Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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che possa essere attuata immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d’insolvenza, il mantenimento delle sue funzioni di rilevanza sistemica.
Art. 50 Applicazione alla singola banca
1Dopo aver consultato la BNS, l’autorità di vigilanza stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettere a-c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull’osservanza di quanto ivi disposto.
2La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza. Se la banca non produce tale prova, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie.
3Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera a, l’autorità di vigilanza concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero in misura superiore alle esigenze di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d.
4Dopo aver consultato la BNS e l’autorità di vigilanza, il Consiglio federale disciplina:
a. le esigenze particolari di cui all’articolo 49 capoverso 2;
b. i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2;
c. le misure che può ordinare l’autorità di vigilanza nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.
Art. 51 Misure concernenti le retribuzioni
1 Se, malgrado l’attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.
2 Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:
a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;
b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione .
3 Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l’obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.