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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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3 Il capitale supplementare può essere creato soltanto per rafforzare la base di capitale proprio nonché per prevenire o superare una crisi della banca.

4 Il capitale raccolto conformemente alle disposizioni della presente sezione mediante l’emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al credito può essere computato nei fondi propri richiesti, nella misura in cui lo consentano la presente legge e le relative disposizioni d’esecuzione. Il computo presuppone l’approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.

Art. 55 Capitale di riserva

1 Mediante modifica dello statuto, l’assemblea generale può autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l’ammontare nominale dell’aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d’amministrazione.

2 Per gravi motivi, il consiglio d’amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell’interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

3 Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)7 sull’aumento del capitale, eccezion fatta per le seguenti disposizioni:

a. articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all’ammontare dell’aumento autorizzato del capitale);

b. articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d’opzione);

c. articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);

d. articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all’ammontare dell’aumento autorizzato del capitale di partecipazione).

Art. 56 Capitale convertibile: fissazione

1 L’assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

2 L’assemblea generale può limitare nello statuto l’ammontare nominale dell’aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

a. il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;

b. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo di emissione;

7 RS 220