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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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c. la soppressione del diritto d’opzione degli azionisti e dei partecipanti;

d. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

Art. 57 Emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili

1 Il consiglio d’amministrazione è abilitato, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d’amministrazione stabilisce:

a. l’eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;

b. l’evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;

c. il prezzo di emissione o le regole per definirlo;

d. il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

2 I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione.

3 Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l’assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

Art. 58 Prestito obbligatoriamente convertibile: verificarsi dell’evento

determinante

1 Se si verifica l’evento determinante per la conversione, il consiglio d’amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico.

2 L’atto menziona il numero, l’ammontare nominale e il tipo di azioni e di buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

3 La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

4 Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all’atto della deliberazione del consiglio d’amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

Art. 59 Relazione con l’aumento condizionale del capitale ai sensi del

Codice delle obbligazioni8

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull’aumento condizionale del capitale non si applicano al capitale convertibile, eccezion fatta per le seguenti disposizioni:

a. articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);

8 RS 220