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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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3 Il Consiglio federale può autorizzare l’autorità di vigilanza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

4 Alle condizioni di cui al capoverso 2, l’autorità di vigilanza può limitare l’utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

Sezione 4: Gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Art. 63 Definizione

1 Per gruppo finanziario si intendono due o più imprese:

a. di cui almeno una è attiva come banca o come società di intermediazione mobiliare;

b. che operano prevalentemente nel settore finanziario; e

c. che formano un’unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2 È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da una società di intermediazione mobiliare un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o dell’intermediazione mobiliare e comprende almeno un’impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

Art. 64 Vigilanza su base consolidata

Se un istituto finanziario fa parte di un gruppo o conglomerato finanziario, l’autorità di vigilanza può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di una vigilanza adeguata e su base consolidata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 65 Sorveglianza di gruppi o di conglomerati

1 L’autorità di vigilanza può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da una società di intermediazione mobiliare se esso:

a. gestisce in Svizzera una banca o una società di intermediazione mobiliare organizzata secondo il diritto svizzero; oppure

b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2 Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, l’autorità di vigilanza, si accorda, nel rispetto della sua competenza, con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.