Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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2 Se l’adempimento dei presupposti della comunicazione di informazioni è incerto, le società di intermediazione mobiliare e le banche possono chiedere all’autorità di vigilanza una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.
Sezione 5: Società di intermediazione mobiliare e banche dominate dall’estero
Art. 70 Condizioni di autorizzazione supplementari
1 L’autorità di vigilanza può inoltre far dipendere dalle seguenti condizioni l’istituzione di una società di intermediazione mobiliare o di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri:
a. garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della società di intermediazione mobiliare o della banca né lo lasci presumere.
2 Se una società di intermediazione mobiliare o una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, l’autorità di vigilanza può subordinare il rilascio dell’autorizzazione al consenso delle competenti autorità estere di vigilanza.
3 Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla società di intermediazione mobiliare organizzata secondo il diritto svizzero o alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.
4 Si considerano straniere:
a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all’estero o che, se hanno sede in Svizzera, sono dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.
Art. 71 Autorizzazione suppletiva
1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche passate in dominio straniero devono sollecitare un’autorizzazione suppletiva, conformemente all’articolo 70.
2 È necessaria una nuova autorizzazione suppletiva qualora, in una società di intermediazione mobiliare o una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.
3 I membri dell’amministrazione e della direzione della società di intermediazione mobiliare o della banca devono informare l’autorità di vigilanza di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero sulla banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.