Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
b. articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d’opzione);
c. articolo 653i (abrogazione).
Sezione 3: Presentazione dei conti
Art. 60 Allestimento delle chiusure contabili
1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione. Questo si compone di:
a. il conto annuale;
b. la relazione annuale;
c. il conto di gruppo.
2 Esse devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.
3 Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni9 e alle disposizioni della presente legge nonché in base alle rispettive disposizioni di esecuzione.
4 In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3.
Art. 61 Pubblicità
1 Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico.
2 Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. È fatto salvo l’articolo 958e capoverso 2 del Codice delle obbligazioni10.
Art. 62 Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.
2 Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell’attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.
9 RS 220
10 RS 220