Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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Art. 66 Sorveglianza complementare alla sorveglianza dei singoli istituti
1 La sorveglianza di gruppi è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza dei singoli istituti di un gruppo finanziario.
2 La sorveglianza di conglomerati è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza dei singoli istituti finanziari e dei gruppi.
Art. 67 Garanzia
1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall’altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un’attività irreprensibile.
2 Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario deve anch’esso offrire garanzia di un’attività irreprensibile ed essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.
Art. 68 Competenza dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza può emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.
2 Essa può emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da una società di intermediazione mobiliare, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure stabilirle nel singolo caso. A tale scopo l’autorità di vigilanza considera le disposizioni sui fondi propri applicate al settore finanziario e assicurativo nonché l’importanza relativa dei due settori all’interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.
Art. 69 Comunicazione di informazioni e documenti non accessibili al
pubblico
1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla sorveglianza da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:
a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle società di intermediazione mobiliare, sulle banche o su altri intermediari finanziari sottoposti al regime d’autorizzazione;
b. la società madre e l’autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d’ufficio;
c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto con il consenso della società di intermediazione mobiliare o della banca oppure in virtù di un’autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.