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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 72 Trattati internazionali

1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le condizioni di autorizzazione supplementari conformemente agli articoli 70 e 71 non sono del tutto o in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una società di intermediazione mobiliare o una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell’altro Stato contraente.

2 Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

Capitolo 7: Succursali

Art. 73 Obbligo di autorizzazione

1 I gestori patrimoniali, i gestori patrimoniali qualificati, le società di intermediazione mobiliare e le banche con sede all’estero (istituti finanziari esteri) necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza se occupano persone che, in nome dell’istituto finanziario estero interessato, a titolo permanente e professionale, in Svizzera o dalla Svizzera:

a. gestiscono valori patrimoniali;

b. si occupano della gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza;

c. commerciano in valori mobiliari;

d. concludono affari; oppure

e. tengono conti clienti.

2 Sulla base del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore di attività degli istituti finanziari, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che, per gli istituti finanziari degli Stati contraenti, prevedono la possibilità di aprire una succursale o una rappresentanza senza l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

Art. 74 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorità di vigilanza rilascia all’istituto finanziario estero un’autorizzazione per l’apertura di una succursale se:

a. l’istituto finanziario estero:

1. dispone di un’organizzazione appropriata, di sufficienti garanzie finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera,

2. è sottoposto a una vigilanza adeguata, che include la succursale,