Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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3. fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio;
b. le competenti autorità estere di vigilanza:
1. non sollevano obiezioni quanto all’apertura di una succursale,
2. si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l’insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi dei clienti o dei creditori,
3. sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA;
c. la succursale:
1. adempie le condizioni fissate agli articoli 8 e 10 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d’attività e che prevede un’organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività; e
2. adempie le condizioni di autorizzazione supplementari ai sensi degli articoli 75–78.
Art. 75 Reciprocità
L’autorità di vigilanza può far dipendere il rilascio dell’autorizzazione a istituire una succursale di un istituto finanziario estero dalla concessione della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede l’istituto finanziario estero o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate. Sono fatti salvi obblighi internazionali di diverso tenore.
Art. 76 Gruppi finanziari
Se un istituto finanziario estero fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, l’autorità di vigilanza può far dipendere il rilascio dell’autorizzazione dall’esistenza di un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.
Art. 77 Garanzie
L’autorità di vigilanza può inoltre far dipendere il rilascio dell’autorizzazione a istituire una succursale di un gestore patrimoniale o gestore patrimoniale qualificato estero dalla fornitura di una garanzia qualora la protezione degli investitori o dei clienti lo richieda.
Art. 78 Deroga
1 Il Consiglio federale può esentare le succursali di istituti finanziari esteri dall’osservanza di determinate disposizioni della presente legge.