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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 117 Liquidazione

1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche che assumono averi non rivendicati possono liquidare siffatti averi, allorché la persona avente diritto non si annuncia dopo pubblicazione preliminare. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza pubblicazione preliminare.

2 Con la liquidazione la pretesa dell’avente diritto si estingue.

3 Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

Titolo quinto: Responsabilità e disposizioni penali

Capitolo 1: Responsabilità

Art. 118

1 L’istituto finanziario che viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone dell’istituto finanziario che si occupano della costituzione, della gestione, della gestione patrimoniale, della distribuzione, della verifica o della liquidazione.

2 Se l’istituto finanziario delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 35.

3 La responsabilità degli organi degli istituti finanziari è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni31 (art. 752–760).

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 119 Violazione del segreto professionale

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di un istituto finanziario oppure di cui ha notizia in virtù di tale qualità;

b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale;

31 RS 220