Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a oppure sfrutta tale segreto a vantaggio proprio o di terzi,
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale da un’azione di cui al capoverso 1 lettere a e c.
3 Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
5 Sono fatte salve:
a. la concessione del diritto di consultazione di cui all’articolo 104 capoverso 2;
b. le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio.
6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni sottostanno alla giurisdizione federale.
Art. 120 Indebita accettazione di depositi del pubblico
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, accetta depositi del pubblico senza la necessaria autorizzazione.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 250 000 franchi.
Art. 121 Violazione dell’obbligo di registrazione e delle disposizioni relative
alla presentazione dei conti
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. viola l’obbligo di registrazione sancito dall’articolo 41;
b. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
c. non allestisce e pubblica il conto annuale o un bilancio intermedio conformemente all’articolo 60.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 122 Violazione delle disposizioni sulla protezione da confusioni e ingan-
ni e degli obblighi di comunicazione
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola le disposizioni sulla protezione da confusioni e inganni (art. 14);