Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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c. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui l’istituto finanziario può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.
Art. 109 Ripartizione e chiusura della procedura
1 Lo stato di ripartizione non viene depositato.
2 Dopo la ripartizione, i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.
3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.
Sezione 4: Procedure estere
Art. 110 Coordinamento con le procedure estere
1 Se l’istituto finanziario è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all’estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.
2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa alla procedura in caso di insolvenza di cui è oggetto l’istituto finanziario, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.
Art. 111 Riconoscimento di misure in caso di insolvenza pronunciate
all’estero
1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e misure in caso di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di istituti finanziari.
2 Essa può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:
a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell’articolo 219 della LEF29, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.
3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui l’istituto finanziario ha la sua sede effettiva.
4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 della LEF e creditori domiciliati all’estero.
29 RS 281.1