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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 198730 sul diritto internazionale privato.

Capitolo 2: Garanzia dei depositi

Art. 112 Principio

1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all’articolo 106 capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le società di intermediazione mobiliare e le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all’autodisciplina delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.

2 L’autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

3 L’autodisciplina è approvata se:

a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secondo l’articolo 92 capoverso 1 lettere e–h o del fallimento secondo gli articoli 101–111;

b. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

c. assicura che ogni società di intermediazione mobiliare e ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

4 Il Consiglio federale può adeguare l’importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5 Se l’autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1–3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un’ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle società di intermediazione mobiliare e delle banche.

Art. 113 Attivazione della garanzia dei depositi

1 Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell’articolo 101, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sull’importo presumibile necessario al pagamento dei depositi garantiti.

2 Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento.

3 In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

30 RS 291