Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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rate depositi anche le obbligazioni di cassa collocate presso la banca in nome del depositante.
2 Il Consiglio federale può adeguare l’importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.
3 I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.
4 Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.
5 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 199326 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all’importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.
6 Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.
Art. 107 Pagamento immediato
1 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.
2 La FINMA fissa nei singoli casi l’importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219 della LEF27.
Art. 108 Separazione di valori depositati
1 I valori depositati sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 200828 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione si applica l’articolo 19 della medesima legge.
2 Per valori depositati si intendono:
a. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti;
b. le cose mobili, i titoli e i crediti che l’istituto finanziario detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti;
25 RS 831.40
26 RS 831.42
27 RS 281.1
28 RS 957.1