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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 29

1 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l’organismo di vigilanza e l’Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge.

2 L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco e all’organismo di vigilanza le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 3 e 4

3 Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco e all’organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

4 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l’organismo di vigilanza coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Art. 34 cpv. 2

2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, all’organismo di vigilanza agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e all’autorità di perseguimento penale.

Art. 35 cpv. 2

2 Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l’organismo di vigilanza e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

15. Legge del 22 giugno 2007103 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Variante FINMA

Per quanto riguarda la variante FINMA si modificano o abrogano unicamente le disposizioni seguenti:

a. Art. 1 cpv. 1 lett. d e e

b. Art. 15 cpv. 2 lett. a e lett. d

c. Art. 31

103 RS 956.1