Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 47 cpv. 2 lett. a
In maniera analoga alla partecipazione di chi opera in seno a un’autorità giudiziaria alla decisione circa il gratuito patrocinio, anche la partecipazione alla decisione circa l’assunzione delle spese processuali non vale come motivo di ricusazione e deve pertanto essere inserita nel catalogo negativo dell’articolo 47 capoverso 2 CPC.
Art. 109 cpv. 3
Il nuovo capoverso 3 sancisce che sono fatte salve particolari disposizioni inerenti alla ripartizione delle spese nel caso di transazioni di gruppo. Si tratta di una riserva a favore dell’articolo 114 LSF, secondo il quale, nel decidere circa le spese processuali, il tribunale superiore cantonale non è vincolato agli accordi delle parti e può addossarle integralmente o parzialmente a determinate parti (cfr. in merito il commento all’art. 114 LSF).
Art. 116a Assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese
processuali
Questa nuova disposizione fissa nella procedura civile la procedura di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali (cfr. in merito il commento all’art. 85 segg. LSF).
In base al capoverso 1, il tribunale competente per il trattamento di un’istanza di gratuito patrocinio decide in procedura sommaria in merito alla domanda di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali. Questo risulta evidente, considerato l’oggetto e il tema, e al contempo fornisce una protezione giuridica sufficiente e tutela le garanzie procedurali determinanti.
Conformemente al capoverso 2, in caso di accoglimento di una domanda di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali, non può essere richiesta la prestazione di anticipi o cauzioni a una parte cui è stata autorizzata l’assunzione. In tal caso, infatti, non sussiste più alcun fabbisogno di ulteriori garanzie per lo Stato o la controparte, dato che il finanziamento è effettuato dal Fondo per le spese processuali, il quale ne risponde ed è sempre solvente (cfr. art. 100 cpv. 3 LSF).
In attuazione dell’articolo 100 capoversi 2 e 4 LSF, il capoverso 3 sancisce, da un lato, che le spese processuali possono essere addossate direttamente al Fondo per le spese processuali e, dall’altro, che le spese ripetibili possono essergli direttamente addossate o assegnate.
Art. 199 cpv. 2 lett. d
Una nuova lettera d fissa nel CPC il disciplinamento dell’articolo 77 capoverso 2 LSF, secondo il quale l’attore, dopo l’esecuzione di una procedura innanzi a un organo di mediazione, può rinunciare alla procedura di conciliazione.
Art. 251a Legge del... sui servizi finanziari
Secondo questa nuova disposizione, alla procedura concernente il diritto alla consegna della copia del dossier di cliente e di altri documenti (lett. a; cfr. in merito il commento all’art. 72 LSF) e alla procedura di assunzione delle spese processuali da