Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 123 Modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato (cfr. n. 2.2).

Art. 124 Disposizione transitoria

Una disposizione transitoria per l’obbligo del prospetto non è necessaria. L’emissione di uno strumento finanziario precedente all’entrata in vigore della legge può seguire la legislazione precedente, altrimenti rientra nelle nuove disposizioni. Prima dell’entrata in vigore il mercato ha tempo sufficiente di adeguarsi alle nuove regole. Una disposizione transitoria deve invece impedire che per innumerevoli strumenti finanziari presenti sul mercato l’entrata in vigore della legge comporti l’allestimento di un foglio informativo di base. Se uno strumento finanziario è già in circolazione al momento dell’entrata in vigore della legge, deve essere allestito un foglio informativo di base solo se continuerà ad essere offerto anche due anni dopo. Per gli strumenti finanziari già presenti sul mercato che scadono prima dei due anni il foglio informativo di base non è necessario.

2.2 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

2.2.1 Codice delle obbligazioni139

Art. 652a, 752 e 1156

Gli articoli 652a e 1156 sono sostituiti dai nuovi obblighi di pubblicazione dei prospetti nella LSF e possono essere abrogati nel CO. Anche la disposizione sulla responsabilità all’articolo 752 CO può essere abrogata, poiché è ripresa nella LSF.

2.2.2 Codice di procedura civile140

Art. 5 cpv. 1 lett. i

L’elenco degli ambiti speciali per i quali i Cantoni dichiarano competente a decidere un’istanza cantonale unica deve essere completato con una nuova lettera i. È ragionevole ed efficiente che, in un Cantone, un’istanza cantonale unica sia competente per decidere in merito alla procedura per l’approvazione e il conferimento del carattere obbligatorio delle transazioni di gruppo. Che tale istanza debba essere un tribunale superiore cantonale risulta dall’articolo 75 capoverso 2 lettera a della legge sul Tribunale federale (LTF)141. Se i Cantoni nella loro organizzazione giudiziaria o nella legislazione sul sistema giudiziario hanno attribuito la competenza per tutte le controversie di cui all’articolo 5 CPC al Tribunale di appello o Tribunale cantonale (ad es. i Cantoni di Friburgo, Turgovia o Zugo), non necessitano alcun adeguamento in relazione all’integrazione proposta.

139 RS 220

140 RS 272

141 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110)