Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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finanziari. La disposizione prevista dall’articolo 39 LFINMA riguarda tuttavia soltanto la collaborazione della FINMA con autorità di vigilanza svizzere. Dal momento che i servizi di registrazione, gli organi di verifica e gli organi di mediazione non hanno carattere di autorità, per lo scambio di informazioni occorre una disposizione a sé stante nella LSF. Lo scambio di informazioni presuppone che nel singolo caso le informazioni siano rilevanti per l’adempimento dei compiti della FINMA o dell’organo preposto alla vigilanza rispettivamente per i compiti di cui agli articoli 31, 53,75 e seguenti.

Titolo sesto: Disposizioni penali

Art. 119 Violazione delle prescrizioni per prospetti e fogli informativi di base

Le fattispecie riguardanti i prospetti e i fogli informativi di base per gli investitori di cui all’articolo 148 capoverso 1 lettere f e g LICol sono riprese e adeguate alla terminologia della LSF. Sono dunque puniti i corrispondenti delitti anche nel caso di altri strumenti finanziari come investimenti collettivi.

Nel disegno di legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare (CPM)138 e nel diritto penale accessorio, il Consiglio federale si è espresso a favore che anche il delitto commesso per negligenza sia punito come delitto, e non come contravvenzione, con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. La multa fino a 250 000 franchi comminata ai sensi dell’articolo 148 LICol in caso di reato commesso per negligenza è quindi sostituita da una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 120 Offerta illecita di strumenti finanziari

Le due fattispecie corrispondono sostanzialmente alle contravvenzioni di cui all’articolo 149 LICol per i portafogli collettivi interni (cpv. 1 lett. c) e i prodotti strutturati (cpv. 1 lett. e). La terminologia e i riferimenti sono adeguati a quelli della LSF. Riprendere l’articolo 149 capoverso 1 lettera e n. 2 e 3 LICol non è necessario, dato che l’articolo 119 contempla già i casi in cui un foglio informativo di base non è allestito o pubblicato in modo regolare o entro i termini prescritti.

Art. 121 Violazione delle norme di comportamento

Le fattispecie puniscono le violazioni degli obblighi di informazione conformemente alla LSF, dell’obbligo inerente alla verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza nonché degli obblighi in relazione all’accettazione di vantaggi da parte di fornitori di servizi finanziari.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 122 Disposizioni di esecuzione

Le disposizioni della LSF necessitano almeno in parte di essere concretizzate. Il Consiglio federale può dunque procedere in tal senso emanando disposizioni di esecuzione.

138 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0)