Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo

Ai sensi del capoverso 1 una decisione di approvazione può essere impugnata soltanto da un’associazione, una società o un’organizzazione autorizzata a promuovere l’azione collettiva di cui all’articolo 101. Non sono intitolate a impugnare la decisione di approvazione in particolare le parti della convenzione della transazione di gruppo e i singoli clienti interessati. Questi possono tuttavia recedere dalla transazione di gruppo (opt out; cfr. commento all’art. 111). Il diritto d’impugnazione di altre associazioni, società e organizzazioni autorizzate a rappresentare i clienti interessati garantisce che un’associazione, una società oppure un’organizzazione autorizzata a promuovere l’azione collettiva di cui all’articolo 101 non concluda una transazione di gruppo pregiudizievole (cfr. anche art. 110 cpv. 2 lett. e, secondo il cui il tribunale superiore cantonale deve verificare l’idoneità della rappresentanza).

Tutte le parti della convenzione della transazione di gruppo sono autorizzate a impugnare la decisione di mancata approvazione.

Art. 114 Spese

In deroga ai principi generali di cui all’articolo 109 CPC, in merito alle spese di una procedura di approvazione la disposizione stabilisce che nel decidere circa le spese processuali il tribunale superiore cantonale non è vincolato agli accordi delle parti (cfr. art. 106 cpv. 2 lett. g). In tal modo l’adeguatezza della transazione di gruppo viene verificata anche in riferimento alle spese processuali (cfr. anche il commento circa la revisione dell’art. 109 AP-CPC al n. 2.2.2).

Art. 115 Adempimento

La disposizione sancisce le regole per l’adempimento di una transazione di gruppo, a condizione che queste non risultino già dalle disposizioni della convenzione di transazione di gruppo.

A norma del capoverso 1, dal momento del passaggio in giudicato della decisione di approvazione sia le parti della convenzione di transazione di gruppo sia tutti i clienti interessati legati alla transazione di gruppo possono chiedere l’adempimento. Con la decisione di approvazione da parte del tribunale tutti i clienti interessati diventano parte della transazione di gruppo nella misura in cui i suoi effetti giuridici si estendano anche a loro, in particolare per quanto spettino loro individuali diritti di risarcimento. Ogni cliente interessato può immediatamente chiedere l’adempimento. Se un cliente interessato chiede l’adempimento, non può più dichiarare il recesso ai sensi dell’articolo 111 (cpv. 2).

Per una maggiore precisione il capoverso 3 stabilisce che anche l’associazione, la società o l’organizzazione legittimata può chiedere l’adempimento in vece dei clienti interessati, a meno che il cliente interessato sia contrario o dichiari il proprio recesso. In tal modo l’adempimento può essere ottenuto anche in riferimento ai clienti interessati che si comportano (nel frattempo) passivamente.

Art. 116 Indennità

Il capoverso 1 prevede una particolare disposizione nel caso in cui la transazione di gruppo assegni la decisione concernente l’ammontare dell’indennità per i singoli clienti interessati a un servizio competente. In particolare ciò avverrà se un numero elevato di clienti è coinvolto in una transazione di gruppo e relativamente all’indennità da parte del fornitore di servizi finanziari sono determinanti fattori e