Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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circostanze differenti. In questo caso le decisioni del competente servizio designato sono vincolanti per i clienti interessati e non possono essere impugnate, a meno che nel singolo caso l’indennità sia palesemente sproporzionata o iniqua. Il carattere definitivo di tali decisioni è giustificato perché in questo caso la transazione di gruppo approvata disciplina esattamente la determinazione e la procedura dell’indennità tenendo così conto degli interessi dei clienti coinvolti.

Ai fini di un adempimento speditivo di una transazione di gruppo il capoverso 2 prevede che nella convenzione di transazione di gruppo approvata può essere convenuto che il diritto dei clienti interessati all’indennità in base a una transazione di gruppo si estingua dopo la scadenza di un periodo di tre anni. Il tribunale superiore cantonale deve decidere, nell’ambito della sua valutazione in merito all’adeguatezza, se nel singolo caso questa regola di perenzione è appropriata.

Il capoverso 3 disciplina il caso in cui l’indennità complessiva, che è stata stabilita dalle parti della convenzione di transazione di gruppo e che il fornitore di servizi finanziari deve versare per soddisfare tutte le pretese di indennità dei clienti interessati, non è sufficiente. In questa situazione le singole indennità vengono ridotte proporzionalmente, fatti salvi i versamenti già eseguiti o un diverso accordo.

I versamenti possono altresì essere momentaneamente rifiutati se vi sono indizi che non tutte le indennità possono essere versate completamente (cpv. 4).

Titolo quinto: Vigilanza e scambio di informazioni

Art. 117 Vigilanza

Nell’ambito della sua attività di sorveglianza sui fornitori di servizi finanziari, l’autorità di vigilanza controlla se questi hanno adottato le opportune misure organizzative per il rispetto dei requisiti posti alla fornitura di servizi finanziari e all’offerta di strumenti finanziari ai sensi della presente legge. Può inoltre verificare mediante controlli a campione se le misure adottate sono effettivamente osservate e adeguate per impedire violazioni della LSF. In caso di violazioni dei requisiti, l’autorità di vigilanza può adottare tutte le misure in materia di diritto di vigilanza previste dalla LFINMA nei confronti dei fornitori di servizi finanziari sottoposti a vigilanza. Nell’esercizio dei suoi poteri l’autorità di vigilanza dispone della discrezionalità decisionale e selettiva.

Non rientra nelle competenze dell’autorità di vigilanza la valutazione delle controversie di diritto civile tra i fornitori di servizi finanziari oppure tra questi ultimi e i loro clienti. Tali casi continuano a essere giudicati dai competenti tribunali civili. L’autorità di vigilanza non deve prestare assistenza amministrativa ai tribunali civili. I clienti godono di una posizione migliore in virtù delle misure previste al titolo quarto della LSF.

La verifica dei requisiti sanciti dalla LSF e posti alla fornitura di servizi finanziari e all’offerta di strumenti finanziari da parte di società di audit è disciplinata dalla LIFin.

Art. 118 Scambio di informazioni

La LInfFin intende uniformare le competenze in materia di assistenza amministrativa della FINMA abrogando le singole disposizioni nelle diverse leggi sui mercati