Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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che l’attività sia esercitata a titolo professionale e a nome e per conto degli investitori.149
Per analogia con la LSF, la gestione di valori patrimoniali comprende anche il loro investimento. Le definizioni che precisano i concetti di gestore patrimoniale saranno se necessario concretizzate a livello di ordinanza.
I gestori patrimoniali che acquistano o vendono valori mobiliari tramite i propri conti o depositi ma per i loro clienti sottostanno alle norme applicabili alle società di intermediazione mobiliare e necessitano della corrispondente autorizzazione.150
Art. 18 Forma giuridica
I gestori patrimoniali possono scegliere tra le forme giuridiche menzionate che si prestano all’esercizio della gestione patrimoniale. Possono dunque essere anche persone fisiche. Devono però chiedere in ogni caso l’iscrizione nel registro di commercio.
Art. 19 Compiti
L’elenco dei compiti enumera i compiti essenziali e tipici del gestore patrimoniale soltanto a titolo esemplificativo. Ciò che conta è che l’istituto finanziario eserciti la gestione patrimoniale nell’ambito di mandati individuali ai sensi dell’articolo 17.
Art. 20 Garanzie finanziarie
Come tutti gli altri istituti finanziari, anche i gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 devono fornire adeguate garanzie finanziarie. Dato che tali gestori patrimoniali possono essere anche persone fisiche, la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale è equiparata ad altre forme di garanzia finanziaria. Al Consiglio federale spetta il compito di disciplinare i requisiti finanziari per via di ordinanza. Conformemente al tenore dell’articolo, anche questi requisiti devono essere concretizzati rispettando il principio della proporzionalità.
Capitolo 2: Gestori patrimoniali qualificati
Art. 21 Definizione
Cpv. 1
La categoria dei gestori patrimoniali qualificati (detti anche «asset manager») comprende le persone che amministrano investimenti collettivi di capitale. In genere si tratta di valori patrimoniali accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi ai sensi dell’articolo 7 LICol (lett. a).
Le maggiori esigenze previste per i gestori patrimoniali qualificati dovranno ora essere soddisfatte anche dai gestori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri (lett. b). I valori patrimoniali degli istituti di previdenza sono costituiti da fondi
149 Cfr. sopra, commento all’art. 2 cpv. 1, e Circolare FINMA 08/5 «Commerciante di valori mobiliari» del 20 novembre 2008.
150 Circolare FINMA 08/5, nm. 52.