Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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risparmiati su base obbligatoria che servono alla previdenza di un gran numero di investitori. Questa circostanza giustifica l’assoggettamento di principio dei gestori patrimoniali di istituti di previdenza alle maggiori esigenze previste per i gestori patrimoniali qualificati.

L’assoggettamento alla LFINMA dei gestori patrimoniali di istituti di previdenza e la loro parificazione in materia di vigilanza ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale corrisponde inoltre alla volontà già espressa dal Parlamento nell’ambito della revisione della LICol. Dato che secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LICol gli istituti di previdenza non sono però espressamente compresi nel campo d’applicazione di detta legge, l’assoggettamento dei gestori patrimoniali di istituti di previdenza alla LICol rappresenterebbe una soluzione impropria.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che la vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali qualificati di istituti di previdenza esercitata nell’ambito della LIFin si limita alla loro attività di gestione patrimoniale. La vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.

Cpv. 2

Questo capoverso riprende la regola de minimis introdotta, in aderenza alla Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (Direttiva GEFIA)151, nell’ambito della revisione della LICol all’articolo 2 capoverso 2 lettera h numero 1 e numero 2 LICol, che viene ora abrogato. Si rende così superflua anche la regola prevista all’articolo 2 capoverso 2bis LICol, che a determinate condizioni prevedeva per questi gestori patrimoniali (qualificati) una possibilità di assoggettamento facoltativo alla LICol. L’eccezione prevista per le società di gruppo all’articolo 2 capoverso 2 lettera h numero 3 LICol è ora contemplata all’articolo 2 capoverso 2 lettera a LIFin.

Secondo la nuova logica della legge, i gestori patrimoniali qualificati che amministrano volumi di entità minore non escono più dal campo d’applicazione della legge, come prevedeva ancora la LICol in aderenza alla Direttiva GEFIA. Questi gestori patrimoniali rimangono assoggettati alla LIFin soggiacendo però alle condizione meno severe previste per i gestori patrimoniali di cui agli articoli 17 e seguenti.

La competenza che l’articolo 18 capoverso 3 LICol attribuisce alla FINMA, di esentare integralmente o parzialmente, in casi motivati e a condizioni restrittive, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della LICol, viene definitivamente soppressa. Questo capoverso costituisce la norma derogatoria, originariamente prevista nell’ambito della revisione della LICol, che infine è stata sostituita dalla regola de minimis tratta dalla Direttiva GEFIA ed è stata ripresa nel catalogo delle eccezioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera h LICol.

151 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).