Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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so 3 vieta pertanto esplicitamente ai gestori patrimoniali esteri qualificati e non come pure alle direzioni dei fondi esteri di aprire rappresentanze in Svizzera.

La facoltà di concludere trattati internazionali, sinora accordata al Consiglio federale all’articolo 2 capoverso 3 LBCR e prevista d’ora in poi all’articolo 73 capoverso 2 per le succursali, è prevista anche per le rappresentanze ed è estesa a tutti gli istituti finanziari.

Art. 80 Condizioni di autorizzazione

Questa disposizione riprende in sostanza l’articolo 14 OBE-FINMA e l’articolo 49 OBVM. Il requisito della reciprocità per le rappresentanze di società di intermediazione mobiliare estere (cpv. 2 ) si fonda sull’articolo 37 OBVM.

Art. 81 Deroga

Questa disposizione, corrispondente all’articolo 78 sulle succursali, si fonda sugli articoli 3 OBE-FINMA e 40 OBVM. Come per l’unificazione della normativa applicabile alle succursali (art. 78), al Consiglio federale viene accordata la facoltà di esentare anche le rappresentanze dal rispetto di determinate prescrizioni.

Titolo terzo: Vigilanza

Art. 82 Autorità di vigilanza competente

Contrariamente alle direzioni dei fondi, alle società di intermediazione mobiliare e alle banche, i gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 e seguenti e i gestori patrimoniali qualificati ai sensi dell’articolo 21 e seguenti operano per conto altrui. Tuttavia, queste due categorie si distinguono l’una dall’altra per il fatto che i gestori patrimoniali qualificati gestiscono principalmente valori patrimoniali accumulati da un gran numero di investitori per affidarli in gestione a terzi nell’ambito di un investimento collettivo di capitale (cfr. commento ad art. 21). Con l’assoggettamento di tutti i gestori patrimoniali alla vigilanza prudenziale, il numero di istituti sottoposti a vigilanza e di conseguenza il relativo onere è destinato ad aumentare. Conviene dunque separare la vigilanza sui gestori patrimoniali di cui all’articolo 17 e seguenti da quella sugli altri istituti finanziari, che a causa della loro attività specifica sono assoggettati a esigenze più severe.

Ispirandosi al modello statunitense della FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)155, l’avamprogetto assoggetta questa prima categoria di istituti finanziari alla vigilanza prudenziale esercitata da un organismo di vigilanza, controllato e parastatale (cpv. 1). La FINRA è un organismo indipendente dallo Stato, senza scopo di lucro e incaricato di garantire la protezione dei clienti e l’integrità del mercato. Come la FINRA, l’organismo di vigilanza previsto dalla LIFin dovrà essere dotato, in quanto istituzione indipendente, di competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e sanzionamento. Detto organismo sarà anche investito della facoltà di concretizzare le disposizioni del Consiglio federale a livello di circolari. Esso va quindi logicamente disciplinato nella LFINMA. Il disciplinamento, l’organizzazione e la struttura di questo organismo si ispireranno a quanto previsto per la FINMA. Inoltre, salvo rare eccezioni, potrà anche usufruire degli strumenti di vigilanza

155 Cfr. http://www.finra.org/