Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 1: Capitale minimo, fondi propri e liquidità
Art. 52 Capitale minimo e garanzie
Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LBCR e all’articolo 10 capoverso 2 e capoverso 3 LBVM. Sinora, tuttavia, la LBCR non menzionava espressamente la possibilità di fornire garanzie al posto del capitale minimo.
Art. 53 Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 4 capoverso 1 LBCR e all’articolo 12 capoverso 1 LBVM in relazione con l’articolo 29 capoverso 1 OBVM e con l’articolo 6 dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP)152. L’avamprogetto impone ora il rispetto di esigenze in materia di liquidità anche alle società di intermediazione mobiliare. Sinora, i commercianti di valori mobiliari si attenevano in parte volontariamente a talune prescrizioni dell’ordinanza sulla liquidità153. Tuttavia, il disciplinamento comune delle esigenze in materia di liquidità ora previsto per le società di intermediazione mobiliare e per le banche non significa però che dette società debbano soddisfare le stesse esigenze delle banche. Sarà piuttosto necessario tener adeguatamente conto a livello di ordinanza dei diversi campi di attività delle une e delle altre, e dei diversi rischi che ne conseguono (cfr. anche cpv. 3).
Il capoverso 2 corrisponde sostanzialmente all’articolo 4bis LBCM e all’articolo 13 LBVM, il capoverso 3 all’articolo 4 capoverso 2 LBCR e all’articolo 12 capoverso 2 LBVM.
La facoltà di accordare agevolazioni o di ordinare inasprimenti rispetto alla normativa sui fondi propri, la ripartizione dei rischi e le liquidità, attribuita nel capoverso 4 in singoli casi all’autorità di vigilanza, era fondamentalmente già prevista (cfr. art. 4 cpv. 3 LBCR e art. 29 cpv. 2 OBVM). Ora l’avamprogetto dispone però che deve trattarsi di casi motivati. Le agevolazioni non devono peraltro compromettere lo scopo protettivo della legge. L’organo di revisione emanerà i regolamenti interni a tal fine necessari e li sottoporrà alla FINMA per approvazione.
Sezione 2: Capitale supplementare
Art. 54–59
La sezione 2 corrisponde agli articoli 11–13 LBCR (sezione 6). Si tratta di diritti che ora vengono espressamente riconosciuti anche alle società di intermediazione mobiliare.
Presumibilmente, le prescrizioni sul capitale contemplate agli articoli 55–59 dovranno nuovamente essere adeguate in seguito alle modifiche previste nell’ambito della revisione della normativa sulla società anonima.
152 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (ordinanza sui fondi propri, OFoP; RS 952.03)
153 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche (ordinanza sulla liquidità, OLiq; RS 952.06)