Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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questi istituti finanziari e i loro clienti vengono semplicemente sciolti. In questo caso troverebbe dunque applicazione la LEF.

Gli articoli 93 capoverso 2 e 102 capoverso 2 corrispondono agli articoli 28 capoverso 2 e 34 capoverso 3 LBCR e fungono da base per l’ordinanza sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA)157. Per ragioni di chiarezza, il termine «disposizioni» presente in entrambe le norme, ambivalente e poco chiaro, viene sostituito dall’espressione «norme procedurali».

Capitolo 2: Garanzia dei depositi

Art. 112–115

Questo capitolo corrisponde al capo tredicesimo della LBCR. Come secondo il vigente diritto, le disposizioni in esso contemplate sono applicabili anche alle società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 36a LBVM), ma non più per analogia bensì espressamente.

Capitolo 3: Averi non rivendicati

Art. 116–117

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 37l e 37m LBCR. Esse si applicano come sinora anche alle società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 36a LBVM).

Titolo quinto: Responsabilità e disposizioni penali

Capitolo 1: Responsabilità

Art. 118

Il disciplinamento della responsabilità è tratto dalla legislazione in materia di investimenti collettivi (art. 145 LICol). La prova liberatoria (cpv. 1) viene dunque estesa a tutti gli istituti finanziari. Anche il disciplinamento della responsabilità in caso di delega di compiti a terzi (cpv. 2) corrisponde ora a quello previsto per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale. La responsabilità degli organi continua a essere retta dalle prescrizioni del CO.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Nel rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel CPM e nel diritto penale accessorio, il Consiglio federale espone che le sanzioni penali comminate per reati commessi in modo colposo o intenzionale vanno differenziate in base al diverso grado di illiceità, fermo restando che le differenze importanti vanno comunque evitate se sono sproporzionate. Concretamente, il Consiglio federale ha ritenuto che i delitti commessi per negligenza per i quali è comminata una pena detentiva fino a

157 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull’insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA; RS 952.05)