Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 139Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 84 Obbligo d’informazione e di notifica in caso di scorporo di funzioni

essenziali

L’articolo 84 corrisponde al nuovo articolo 23bis LBCR, che entra in vigore contemporaneamente alla LInfFin. La sorveglianza esercitata dall’autorità di vigilanza sugli istituti finanziari dovrà essere garantita anche in caso di scorporo di funzioni essenziali. Il disciplinamento vigente per il settore bancario sarà ora esteso a tutti gli istituti finanziari assoggettati alla LIFin.

Art. 85 Sospensione del diritto di voto

Il diritto di sospendere i diritti di voto, riconosciuto all’organismo di vigilanza, corrisponde a quanto previsto all’articolo 23ter LBCR. Poiché l’obbligo di comunicare le partecipazioni qualificate è valido per tutti gli istituti finanziari, la decisione di estendere anche la facoltà di sospensione del diritto di voto all’intero campo d’applicazione della LIFin è giustificata.

Art. 86 Liquidazione

La liquidazione in seguito alla revoca dell’autorizzazione concentra in sostanza gli articoli 23quinquies LBCR, 36 LBVM e 134 LICol. Il diritto di liquidare un istituto finanziario dopo la revoca dell’autorizzazione è riconosciuto anche all’organismo di vigilanza. Invece, la liquidazione nell’ambito delle misure in materia di insolvenza rimane riservata alla FINMA. La disposizione è ora formulata sotto forma di norma potestativa. Come sinora, la FINMA ordinerà la corrispondente annotazione nel registro di commercio.

Titolo 4: Misure in materia di insolvenza

Capitolo 1: Misure in caso di rischio di insolvenza

Art. 87–111

Questo capitolo corrisponde ai capi undicesimo e dodicesimo della LBCR (compreso l’art. 24 LBCR). La concentrazione dei capi relativi alle misure in caso di rischio d’insolvenza e al fallimento di banche insolventi in un unico capitolo trova la sua ragion d’essere nel fatto che il fallimento rientra anch’esso tra le misure in caso di rischio d’insolvenza, accanto alle misure di protezione e alla procedura di risanamento (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LBCR).

Queste disposizioni si applicano non solo alle banche ma anche alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare. Per quanto riguarda queste ultime, l’applicabilità di queste disposizioni corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 36a LBVM). Alle direzioni dei fondi, invece, sinora si applicavano soltanto le disposizioni speciali sulla dichiarazione di fallimento previste dalla LICol (cfr. art. 137 segg. LICol). La possibilità di ordinare misure di protezione e a seconda del caso una procedura di risanamento appare però adeguata anche per le direzioni dei fondi, poiché esse possono disporre su valori patrimoniali altrui che vanno protetti.

Le misure in materia di insolvenza non si applicano invece ai gestori patrimoniali e ai gestori patrimoniali qualificati, poiché gli istituti finanziari di queste due categorie operano in nome altrui e per conto altrui e quindi non possono disporre su valori patrimoniali di terzi. In caso di dichiarazione di fallimento, i rapporti contrattuali tra