Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Capitolo 7: Succursali
Art. 73 Obbligo di autorizzazione
L’articolo 73 uniforma a livello di contenuto l’obbligo di autorizzazione, sinora previsto in leggi specifiche e nelle ordinanze pertinenti, riguardante succursali di gestori patrimoniali qualificati con sede all’estero, (art. 29b cpv. 1 OICol), società di intermediazione mobiliare (art. 39 cpv. 1 lett. a n. 1 OBVM) e banche (art. 2 cpv. 1 OBE-FINMA154).
L’obbligo di autorizzazione sorge quando il titolare di un’autorizzazione con sede all’estero occupa persone che operano per suo conto in Svizzera a titolo permanente e professionale. Stabilendo che le persone operano a nome dell’istituto finanziario estero interessato, la disposizione sottintende che gli atti di tali persone hanno per l’istituto effetto giuridicamente vincolante.
La competenza di concludere trattati internazionali relativi alle attività bancarie, accordata al Consiglio federale all’articolo 2 capoverso 3 LBCR, è ora estesa a favore degli istituti finanziari interessati (cpv. 2).
Dato che per le direzioni dei fondi è ammessa soltanto la forma giuridica della società anonima svizzera, esse non possono optare per la forma giuridica della succursale (art. 73 segg.) o della rappresentanza (art. 79 segg.).
Art. 74 Condizioni di autorizzazione
Questa disposizione riprende nel contenuto il disciplinamento, in gran parte di identico tenore, previsto per le succursali nel settore delle banche, delle borse e degli investimenti collettivi (art. 4 cpv. 1 OBE-FINMA; art. 41 cpv. 1 OBVM; art. 29b cpv. 2 OICol), rendendolo uniforme per gli istituti finanziari in questione.
La lettera a numero 2 copre anche l’articolo 4 capoverso 2 OBE-FINMA, che accorda alla FINMA la facoltà di subordinare l’autorizzazione alla condizione di una vigilanza adeguata e su base consolidata del gruppo operante nel settore finanziario.
La lettera b numero 1 corrisponde sostanzialmente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b OBE-FINMA, all’articolo 41 capoverso 1 lettera c OBVM e all’articolo 29b capoverso 2 lettera c OICol.
La lettera b numero 2 e 3 comprende l’obbligo – previsto oggi per i gestori patrimoniali esteri operanti nel settore degli investimenti collettivi – di concludere un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le competenti autorità estere di vigilanza (art. 29b cpv. 2 lett. d OICol in relazione con l’art. 18 cpv. 1 lett. c n. 3 LICol).
Art. 75 Reciprocità
L’articolo 75 introduce il criterio della reciprocità nella concessione dell’autorizzazione anche per le succursali di gestori patrimoniali qualificati esteri. La competenza dell’autorità di vigilanza riprende quanto previsto agli articoli 3bis capoverso 1 lettera a LBCR e 37 LBVM.
154 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (ordinanza FINMA sulle banche estere); RS 952.111