Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 76 Gruppi finanziari
Questa disposizione unifica la facoltà dell’autorità di vigilanza, sinora prevista nei confronti delle banche estere (art. 3bis cpv. 1bis LBCR, art. 4 cpv. 2 OBE-FINMA), delle società di intermediazione mobiliare (art. 41 cpv. 3 OBVM) e dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 29b cpv. 3 OICol), di esigere una vigilanza su base consolidata se l’istituto finanziario estero fa parte di un gruppo finanziario. Essa corrisponde simmetricamente all’articolo 64, applicabile agli istituti finanziari svizzeri. La riserva a favore dei vigenti standard internazionali, introdotta per le succursali di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale (art. 18 cpv. 2 LICol), è di conseguenza abbandonata in adeguamento alla normativa applicabile nel settore bancario e borsistico.
Art. 77 Garanzie
La facoltà sinora prevista per l’autorità di vigilanza di esigere dalle succursali di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale la fornitura di garanzie a tutela dei clienti (art. 29b cpv. 4 OICol) è ora estesa coerentemente anche ai gestori patrimoniali di cui all’articolo 17 e seguenti.
Art. 78 Deroga
Le succursali di istituti finanziari esteri sottostanno al diritto svizzero. Questa norma corrisponde alla normativa sinora vigente sia nel settore bancario (art. 2 cpv. 1 LBCR), sia nel settore degli investimenti collettivi di capitale (art. 18 cpv. 1 periodo introduttivo LICol). Sempre conformemente a quanto già previsto dal diritto vigente, ma ora stabilito a livello di legge, il Consiglio federale può prevedere eccezioni a questo principio (art. 3 cpv. 1 OBE-FINMA, art. 40 cpv. 1 OBVM). Tuttavia, per evitare che l’unificazione della normativa vigente nel settore bancario, borsistico e degli investimenti collettivi comporti per taluni istituti finanziari un inasprimento sproporzionato, l’avamprogetto accorda al Consiglio federale la facoltà di esentare le succursali dall’obbligo di rispettare determinate prescrizioni.
Capitolo 8: Rappresentanze
Art. 79 Obbligo di autorizzazione
Il disciplinamento previsto per le rappresentanze corrisponde alla normativa sinora applicabile nel settore bancario e borsistico (art. 2 cpv. 2 lett. b OBE-FINMA, art. 39 cpv. 1 n. 2 OBVM). Le prescrizioni sulla forma giuridica delle direzioni dei fondi escludono a priori la costituzione di una rappresentanza, ma questo aspetto viene comunque esplicitato a beneficio della certezza del diritto. Per ragioni inerenti alla normativa sulla vigilanza, nel settore degli investimenti collettivi l’avamprogetto ammette soltanto succursali di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. c LICol). Benché la LICol imponga la designazione di un rappresentante per gli investimenti collettivi di capitale esteri, al rappresentante designato vengono assegnati, a tutela degli investitori, compiti particolari che non possono essere paragonati all’attività di rappresentanza di una banca estera (cfr. cpv. 1 e art. 123 segg. LICol). Per motivi legati alla certezza del diritto, il capover-