Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Sezione 3: Presentazione dei conti
Art. 60–62
Le disposizioni di questa sezione corrispondono agli articoli 6–6b LBCR e, come questi, anche le nuove disposizioni saranno applicabili pure alle società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 16 LBVM), ma la loro applicabilità sarà ora esplicitata nella legge e non più dedotta per analogia.
In virtù del vigente articolo 16 capoverso 2 LBVM, per i commercianti di valori mobiliari il Consiglio federale può derogare alle disposizioni della LBCR sulla presentazione dei conti se le particolarità del commercio di valori mobiliari lo giustificano. Sinora il Consiglio federale non ha mai fatto uso di tale facoltà, che non sembra avere giustificazione nemmeno in un’ottica futura e pertanto non viene più prevista espressamente. Ciò non toglie che il Consiglio federale potrà sempre emanare a livello di ordinanza una disposizione d’esecuzione differenziata per le società di intermediazione mobiliare e per le banche in materia di presentazione dei conti.
Sezione 4: Gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 63–69
Le prescrizioni oggi contemplate agli articoli 3b–3g LBCR per i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari vengono riprese senza modifiche sostanziali nella sezione 4 del capitolo 6 LIFin. Secondo il diritto vigente, tali prescrizioni sono già espressamente applicabili anche alle società di intermediazione mobiliare.
Art. 69 Comunicazione di informazioni e documenti non accessibili al
pubblico
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 4quinquies LBCR, che ora viene però inserito diversamente nella sistematica della legge. Come sinora, la disposizione continuerà a essere applicabile anche alle società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 14 LBVM), ma tale applicabilità sarà esplicitata nella legge e non più dedotta per analogia.
Sezione 5: Società di intermediazione mobiliare e banche dominate dall’estero
Art. 70–72
Le disposizioni previste nella sezione 5 corrispondono agli articoli 3bis, 3ter e 3quater LBCR. Esse si applicano anche alle società di intermediazione mobiliare. Tale applicabilità era finora fondamentalmente già prevista (cfr. art. 37 LBVM e art. 56 OBVM); tuttavia, per ragioni di unitarietà, la LIFin introduce a livello di legge alcune disposizioni sinora previste a livello di ordinanza per le società di intermediazione mobiliare, riformulandone o precisandone il testo. Inoltre, la facoltà riconosciuta al Consiglio federale di dichiarare inapplicabili alcune esigenze nell’ambito di trattati internazionali (cfr. art. 3quater LBCR), sinora prevista soltanto per il settore bancario, viene ora estesa anche al settore delle società di intermediazione mobiliare.