Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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previsti dalla LFINMA (cfr. commento ad art. 43a segg. AP-LFINMA). Infine, assumerà anche i compiti di sorveglianza previsti dalla LRD e dalla LSF.
I gestori patrimoniali qualificati, le società di intermediazione mobiliare e le banche saranno sottoposte come sinora alla vigilanza della FINMA (cpv. 2). L’adozione delle misure in materia di insolvenza previste dal titolo quarto, al quale non sono assoggettati né i gestori patrimoniali né i gestori patrimoniali qualificati, sarà ancora riservata alla FINMA in quanto autorità statale di vigilanza.
Il mandato per la costituzione dell’organismo di vigilanza sarà di principio affidato al settore al quale appartengono i gestori patrimoniali ad esso sottoposti. Se non sarà istituito nessun organismo di vigilanza o se tale organismo dovrà essere liquidato dalla FINMA (cfr. art. 43r AP-LFINMA), quest’ultima si incaricherà della vigilanza sui gestori patrimoniali in questione.
Il riconoscimento di questa nuova istituzione rispetterà il principio dell’autoregolamentazione nel quadro di un organismo di vigilanza controllato e parastatale, tipico per il mercato finanziario svizzero. Il ricorso a un organismo di vigilanza per i gestori patrimoniali risparmierà alla FINMA, quale massima autorità statale di vigilanza, l’onere di vigilanza supplementare e potenzialmente importante legato al futuro assoggettamento dei gestori patrimoniali (cfr. commento alla modifica della LFINMA, allegato, n. 18).
Art. 82 Variante: Autorità di vigilanza
Come variante rispetto alla struttura proposta per la vigilanza sugli istituti finanziari, si può pensare anche a una vigilanza esclusivamente esercitata dalla FINMA. In tal caso anche i gestori patrimoniali verrebbero assoggettati alla vigilanza prudenziale della FINMA.
Art. 83 Verifica
Questo articolo riprende in sostanza le disposizioni sulla vigilanza sinora previste nelle singole leggi, uniformandole per tutti gli istituti finanziari. Al tempo stesso, la competenza in materia di vigilanza viene generalmente delegata, con i relativi strumenti (salvo poche eccezioni), all’«autorità di vigilanza», e quindi anche all’organismo di vigilanza.
I capoversi 1 e 3 si fondano sull’articolo 24 capoverso 1 LFINMA e riprendono materialmente l’articolo 18 capoverso 1 LBCR. Se i gestori patrimoniali qualificati, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare e le banche devono sottoporre annualmente i propri conti a una revisione ordinaria (cpv. 2), i gestori patrimoniali sono invece tenuti soltanto a prevedere una revisione limitata ai sensi dell’articolo 729 CO. La verifica prudenziale deve essere effettuata da una società di audit ai sensi dell’articolo 9a della legge sui revisori156. Inoltre, è data facoltà al Consiglio federale di accordare loro anche periodi di revisione più lunghi (cpv. 3). Questa distinzione consentirà ai gestori patrimoniali che sinora non erano ancora sottoposti a vigilanza di limitare il più possibile i costi di revisione.
156 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR; RS 221.302)