Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 142Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 122 Violazione delle disposizioni sulla protezione da confusioni e ingan-
ni e degli obblighi di comunicazione
Il capoverso 1 lettera a corrisponde all’articolo 49 capoverso 1 lettere a e c LBCR e all’articolo 149 capoverso 1 lettera a LICol. La LBVM, invece, non contemplava sinora una simile disposizione, poiché mancava una disposizione sulla protezione contro le confusioni e gli inganni.
Il capoverso 1 lettera b corrisponde all’articolo 49 capoverso 1 lettera b LBCR e, per analogia, all’articolo 149 capoverso 1 lettera d LICol. Inspiegabilmente, sinora la LBVM non prevedeva esplicitamente una simile disposizione.
Titolo sesto: Disposizioni finali
Art. 123 Esecuzione
Come già esposto, la LIFin è una legge quadro. Le disposizioni quadro sono attuate a livello di ordinanza. Per continuare a tenere debito conto delle specifiche esigenze dei singoli titolari di autorizzazioni, le pertinenti ordinanze delle vigenti leggi speciali saranno mantenute e saranno adeguate soltanto nella misura del necessario.
Art. 124 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Il completo adeguamento di altri atti normativi è disciplinato nell’allegato. Vengono modificate in modo determinante la LICol e la LFINMA. La LBCR sarà completamente integrata nella LIFin e potrà quindi essere abrogata. La LBVM sarà integrata in parte nella LInfFin e in parte nella LIFin e potrà dunque anch’essa essere abrogata.
Art. 125 Disposizioni transitorie
Cpv. 1
Il primo capoverso si applica ai gestori patrimoniali qualificati, alle direzioni dei fondi, alle società di intermediazione mobiliare e alle banche già titolari di un’autorizzazione per l’esercizio della propria attività. Dato che le condizioni di autorizzazione vengono riprese dalle vigenti leggi speciali, non avrebbe senso imporre la richiesta di una nuova autorizzazione. Dall’entrata in vigore della LIFin gli istituti finanziari in questione avranno perciò un anno di tempo per conformarsi alle nuove esigenze della presente legge.
Cpv. 2
Ai gestori patrimoniali che ora necessiteranno di un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività sarà concesso un termine di notifica di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per annunciarsi provvisoriamente alla FINMA. In seguito disporranno di un termine di due anni per conformarsi alle condizioni di autorizzazione e presentare una domanda di autorizzazione, e potranno proseguire la loro attività finché l’autorità di vigilanza avrà deciso in merito alla loro domanda.