Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 43b Informazione della FINMA

Nell’adempimento dei suoi compiti, l’OV deve informare periodicamente la FINMA sulla sua attività.

L’OV dispone degli stessi strumenti di vigilanza della FINMA, ad eccezione del divieto di esercizio della professione, della confisca e dell’incaricato dell’inchiesta (art. 33, 35 e 36 LFINMA). È tenuto a comunicare alla FINMA l’emanazione di un divieto di esercitare l’attività. Soltanto in questo modo si può garantire che la FINMA sia informata, nel quadro della propria attività di vigilanza, su tutti i collaboratori interessati che operano sul mercato finanziario.

Art. 43c Informazione del pubblico e trattamento dei dati

All’OV si applicano gli stessi obblighi di informazione nei confronti del pubblico vigenti per la FINMA.

Capitolo 2: Organizzazione

Art. 43d Forma giuridica e organizzazione

Un OV deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera (cpv. 1).

Per garantire la trasparenza sui rapporti di proprietà, possono essere emesse soltanto azioni nominative (cpv. 2).

Inoltre, per quanto possibile, l’OV deve essere designato dagli assoggettati alla sua vigilanza. I rapporti di proprietà devono quindi riflettere in maniera adeguata il ramo degli assoggettati (cpv. 3).

Le esigenze in materia di organizzazione dell’OV devono inoltre corrispondere a quelli vigenti per i titolari di autorizzazione (cfr. art. 8 cpv. 1). Per quanto riguarda l’indipendenza, invece, si applicano regole più severe rispetto a quelle finora previste per gli organismi di autodisciplina (cpv. 4).

Art. 43e Organi

Gli organi dell’OV sono l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, la direzione e l’ufficio di revisione.

Art. 43f Assemblea generale

L’assemblea generale è l’organo di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del loro presidente (cpv. 1).

Sia la nomina del consiglio di amministrazione sia quella del suo presidente devono essere approvate dal Consiglio federale.

Art. 43g Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico dell’OV (cpv. 1). Deve rappresentare sia gli istituti finanziari interessati sia il mondo scientifico in proporzioni adeguate (cpv. 2). I suoi compiti includono (cpv. 3) la nomina della direzione e del suo direttore (lett. a). Adotta inoltre le circolari che devono essere emanate dalla