Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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D’altra parte non esiste nessun motivo di abrogare il loro assoggettamento alla LRD e allentare così la prevenzione del riciclaggio di denaro, soprattutto alla luce del fatto che nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario la Svizzera è vincolata da accordi internazionali.
L’obbligo di autorizzazione per gli IFDS, che anche in virtù della nuova regolamentazione non sono assoggettati come gestori patrimoniali alla vigilanza prudenziale, è pertanto sostituito da un’affiliazione obbligatoria a un organismo di autodisciplina. Secondo una perizia giuridica commissionata dal DFF, un simile obbligo di affiliazione è conforme alla Costituzione, raggiunge l’obiettivo normativo previsto per legge di un controllo del rispetto degli obblighi della LRD da parte di tutti gli intermediari finanziari ed è un mezzo generale, efficiente e trasparente per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
In questo contesto va notato che nello svolgimento dei compiti statali l’organismo di autodisciplina è legata ai diritti fondamentali conformemente all’articolo 35 capoverso 2 Cost. La procedura di affiliazione deve pertanto essere libera da arbitrio, offrire pari trattamento giuridico agli intermediari finanziari e accordare loro il diritto di essere sentiti. In linea di massima, le condizioni per l’affiliazione a un organismo di autodisciplina continuano a essere sancite a livello di legge (art. 14) Secondo le raccomandazioni della perizia, si rinuncia a imporre le condizioni di iscrizione nel registro di commercio e di autorizzazione ufficiale di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettera a LRD, per tenere maggiormente conto delle differenze strutturali dei diversi settori.
Le attuali disposizioni sulla vigilanza diretta della FINMA sugli IFDS sono abrogate.
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e 17, 29, 29a cpv. 3 e 4, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2
Secondo la LIFin e la LFINMA, nella lotta contro il riciclaggio di denaro l’autorità di vigilanza dispone delle stesse competenze della FINMA e della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e deve adempiere gli stessi obblighi. Per tale ragione viene aggiunta nelle relative disposizioni di legge.
Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e d
Analogamente alle altre leggi sui mercati finanziari, la disposizione sancisce esplicitamente l’incontestata prassi di autorizzazione della FINMA, secondo cui l’istituto assoggettato a vigilanza, nella fattispecie l’organismo di autodisciplina, deve offrire la garanzia di un’attività ineccepibile (cfr. commento all’art. 10 LIFin). Alla lettera d viene corretto il rimando all’articolo 19a, che è stato abrogato.
2.4.17 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari175
Con l’introduzione dell’organismo di vigilanza (OV) previsto dalla LIFin, la LFINMA disciplina in un nuovo titolo le disposizioni relative al nuovo organismo. Gli attuali capitoli diventano titoli e le sezioni diventano capitoli.
175 RS 956.1