Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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direzione ed emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa dell’OV (lett. b e c). Le nomine e le decisioni secondo il capoverso 3 devono essere approvate dalla FINMA (cpv. 4).

Art. 43h Direzione

La direzione assolve le funzioni operative dell’OV (cpv. 1). Al contrario dei membri dell’OV e del consiglio di amministrazione, i membri della direzione devono essere indipendenti dagli istituti finanziari sottoposti alla sua vigilanza (cpv. 2). Inoltre, a differenza dei membri del consiglio di amministrazione, i suoi membri devono soddisfare requisiti in termini di garanzia e presentare qualifiche specifiche. L’approvazione della nomina della direzione da parte della FINMA deve basarsi in particolare su tali requisiti (cpv. 3). La direzione è competente per l’emanazione di decisioni nell’ambito di vigilanza dell’OV (cpv. 4).

Art. 43i Ufficio di revisione

Come per la FINMA, il CDF è l’ufficio di revisione esterno dell’OV. Oltre al consiglio di amministrazione, deve informare anche la FINMA sul risultato delle sue verifiche.

Art. 43j Segreto d’ufficio

Come l’autorità di vigilanza statale, anche l’OV sottostà al segreto d’ufficio. L’articolo 14 si applica per analogia all’OV.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 43k Emolumenti e tassa di vigilanza

L’OV si finanzia attraverso la sua attività, con la riscossione di emolumenti per singole attività di vigilanza e prestazioni di servizi. Per i costi dell’OV non coperti dagli emolumenti, le persone sottoposte a vigilanza versano una tassa di vigilanza (cpv. 1). Il disciplinamento si basa sulle prescrizioni concernenti il finanziamento della FINMA (cfr. art. 15 segg.).

Il capoverso 2 riprende i criteri finora vigenti all’articolo 15 capoverso 2 lettera b LFINMA per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della LICol. Esso riguarda i gestori patrimoniali qualificati e, di conseguenza, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Analogamente alla FINMA, che disciplina i suoi emolumenti e le sue tasse in una propria ordinanza, anche l’OV deve emanare una tariffa degli emolumenti. In qualità di autorità di vigilanza, la FINMA deve approvare tale tariffa (cpv. 3).

Art. 43l Riserve

L’obbligo di costituire riserve corrisponde al disciplinamento vigente per la FINMA dell’articolo 16 LFINMA. Spetta alla FINMA, nel quadro dell’autorizzazione dell’OV, stabilire il termine entro il quale quest’ultimo deve costituire tali riserve (cpv. 2). È considerato congruo un termine di cinque anni.