Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 150Fedlex · Rapporto esplicativo
2.4.16 Legge sul riciclaggio di denaro174
Art. 2 cpv. 2 lett. a, abis, bbis, d e cpv. 3 lett. e
Cpv. 2
La LBCR è ripresa nella LIFin. Il rimando alla LBCR contenuto nella lettera a è adeguato di conseguenza. I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale finora elencati alla lettera bbis figurano nella nuova lettera abis come gestori patrimoniali qualificati, insieme ai gestori patrimoniali ai sensi della LIFin.
Inoltre, la lettera abis contempla anche i gestori patrimoniali secondo l’articolo 17 e seguenti della LIFin, finora contemplati all’articolo 2 capoverso 3 LRD come intermediari finanziari del settore parabancario. La loro integrazione nel capoverso 2 lettera abis è giustificata, poiché d’ora in avanti sono assoggettati alla vigilanza prudenziale e non possono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina secondo la LRD (cfr. anche il commento all’art. 12 LRD).
Infine, alla lettera d, il termine «commerciante di valori mobiliari» è sostituito da «società di intermediazione mobiliare» e i rimandi alla LBVM sono adeguati.
Art. 12
In seguito all’assoggettamento dei gestori patrimoniali e di tutti i gestori patrimoniali qualificati alla vigilanza prudenziale, la verifica dell’osservanza delle disposizioni della LRD avviene nel quadro di tale vigilanza costante da parte dell’autorità di vigilanza competente secondo la LIFin. Per questo motivo, in futuro non potranno più affiliarsi a un organismo di autodisciplina. Le presenti disposizioni sono adeguate di conseguenza.
Art. 12, 14, 18 cpv. 1 lett. b, e e f, 19a–20 e 28 cpv. 2-4
Gli intermediari finanziari parabancari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina o essere in possesso di un’autorizzazione della FINMA (i cosiddetti intermediari finanziari direttamente sottoposti [IFDS]). Gli IFDS non sono però assoggettati alla vigilanza prudenziale della FINMA. La vigilanza riguarda esclusivamente il rispetto degli obblighi imposti dalla LRD. Come nel caso dei distributori di investimenti collettivi di capitale (cfr. commento all’art. 13 LICol), tale situazione si rivela insoddisfacente, poiché un obbligo di autorizzazione senza vigilanza prudenziale costante dà adito a malintesi da parte dei clienti e suscita una fiducia indebita nei confronti della sorveglianza dell’attività degli istituti soggetti all’obbligo di autorizzazione. Il problema è accentuato dal fatto che secondo il diritto vigente gli IFDS possono definirsi «assoggettati alla vigilanza» (cfr. art. 3 LFINMA).
Attualmente in Svizzera esistono 335 IFDS, di cui 166 saranno assoggettati alla vigilanza prudenziale e perderanno quindi la loro qualifica di IFDS (cfr. in merito il commento all’art. 12 LRD). Per via delle attività svolte dagli altri 169 IFDS, l’introduzione della vigilanza prudenziale da parte della FINMA appare superflua.
174 RS 955.0