Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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di esercitare l’attività, che può essere pronunciato anche nei confronti di collaboratori responsabili. Sono inclusi sia i collaboratori di una persona sottoposta a vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari (lett. a) sia i consulenti alla clientela ai sensi della LSF (lett. b).

D’ora in poi, il divieto di esercitare l’attività può essere inflitto durevolmente soltanto in caso di recidiva.

Art. 37 Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento o dell’abilitazione

Tale disposizione è adeguata alla modifica dell’articolo 3. La revoca della registrazione da parte della FINMA presupporrebbe che la persona registrata sia assoggettata alla sua vigilanza. Con lo stralcio della registrazione da questa disposizione si evita di suscitare l’impressione che le persone registrate siano sottoposte alla vigilanza della FINMA.

Art. 41a Notificazione delle sentenze

Questa disposizione corrisponde all’articolo 140 LICol. L’integrazione del capoverso 2, da un lato, assicura che anche l’OV sia messo al corrente delle sentenze nelle controversie tra il titolare di un’autorizzazione e gli investitori. D’altro lato, stabilisce che la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza statale e di autorità di vigilanza sull’OV, rimane l’interlocutore delle autorità giudiziarie.

Titolo dopo l’articolo 43

Titolo terzo: Organismo di vigilanza (OV)

Nel (nuovo) titolo terzo della LFINMA è disciplinato l’organismo di vigilanza, che sorveglia i gestori patrimoniali in qualità di autorità di vigilanza parastatale.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 43a Compiti

L’OV rilascia ai gestori patrimoniali secondo l’articolo 17 le autorizzazioni e sorveglia la loro attività (cpv. 1). Rientrano nella sua competenza anche i gestori patrimoniali qualificati che secondo la regola de minimis dell’articolo 21 capoverso 2 fanno parte della categoria dei gestori patrimoniali.

Al contrario della FINMA, l’OV non ha competenza normativa. Tuttavia, nel suo ambito di vigilanza, può emanare circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari. Tali circolari devono essere approvate dalla FINMA (cpv. 2).

Al Consiglio federale è attribuita la competenza di autorizzare l’istituzione di diversi OV. In tal modo si intende evitare l’insorgere di un vuoto di vigilanza per i gestori patrimoniali nel caso in cui non possa essere istituito un unico OV. Per evitare un arbitraggio dei gestori patrimoniali in un simile caso, inoltre, il Consiglio federale deve poter stabilire pertinenti norme di delimitazione. In ogni caso, soltanto un numero ridotto di OV potrà assicurare una vigilanza prudenziale efficiente sui gestori patrimoniali. Per questo motivo, gli OAD esistenti nell’ambito della LRD possono proseguire la loro attività anche non in qualità OV.