Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 43m Rendiconto, responsabilità e esenzione fiscale
Le disposizioni vigenti per la FINMA (art. 18–20) si applicano per analogia all’OV.
Capitolo 4: Misure di vigilanza
Art. 43n–43p
Per il disciplinamento della verifica e degli strumenti di vigilanza (art. 43n) e della collaborazione con le autorità nazionali (art. 43o) sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per la FINMA. L’assistenza amministrativa con le autorità estere, invece, rimane di competenza esclusiva della FINMA (art. 43p).
Capitolo 5: Vigilanza sugli OV
Art. 43q Competenza
La FINMA non esercita alcuna vigilanza sull’attività dell’OV, sorveglia soltanto la sua organizzazione e il suo finanziamento. Per tale ragione, la vigilanza sull’OV è disciplinata separatamente e non all’articolo 3 LFINMA. È fatta salva la competenza accordata al Consiglio federale relativa alla nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente.
Art. 43r Strumenti di vigilanza
Alla FINMA è attribuita la competenza di adottare i provvedimenti necessari se l’OV non rispetta le prescrizioni relative all’organizzazione e al suo finanziamento. In tale ambito non è vincolata allo strumentario di vigilanza previsto dalla LFINMA. L’OV è tenuto a fornire alla FINMA le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento della sua funzione di vigilanza. La revoca del mandato alle persone che non offrono più le garanzie richieste (cpv. 3) non concerne i membri del consiglio di amministrazione, poiché essi rientrano nella competenza del Consiglio federale. Come misura estrema, conformemente al capoverso 4 la FINMA può esercitare essa stessa la vigilanza sui gestori patrimoniali interessati.
Art. 48 Inosservanza di decisioni
L’inosservanza delle decisioni dell’OV è punita con la stessa multa prevista per l’inosservanza di una decisione della FINMA.
Art. 54 Protezione giuridica
Poiché la FINMA è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 4 cpv. 1 LFINMA), le sue decisioni sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente agli articoli 1 capoversi 1 e 2 lettera c e 44 PA. Agli assoggettati alla vigilanza dell’OV dev’essere garantita la stessa protezione giuridica. Pertanto, nel suo ambito di competenza, le decisioni dell’OV sono elevate allo stesso grado delle decisioni della FINMA, in quanto ente di diritto pubblico. La loro inosservanza sottostà alla medesima comminatoria di pena e la loro impugnazione avviene secondo la stessa procedura. Nelle disposizioni sull’inosservanza e sulla protezione giuridica viene aggiunta la decisione dell’OV. Al pari della FINMA, l’OV è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (cpv. 4). Dal momento che la FINMA è l’autorità di vigilanza sull’OV e, in alcuni casi, è