Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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1.4 Legge sugli istituti finanziari

1.4.1 In generale

A differenza della LSF che sancisce le norme relative al comportamento dei fornitori di servizi finanziari nella fornitura dei loro servizi, la LIFin disciplina le condizioni di autorizzazione e altre esigenze in materia di organizzazione per gli istituti finanziari. La LIFin è concepita come legge quadro. Le esigenze poste agli istituti finanziari sono formulate per quanto possibile secondo un approccio intersettoriale e creano pertanto pari condizioni (level playing field) per gli istituti sottoposti a vigilanza. L’attuazione delle disposizioni della legge e il disciplinamento dei dettagli per i vari titolari di un’autorizzazione avverrà (ancora) a livello di ordinanza.

1.4.2 Elementi essenziali

Le varie categorie di istituti finanziari vengono definite in funzione della loro attività generale caratteristica. Le disposizioni sinora applicabili agli istituti finanziari regolamentati, e quindi le disposizioni sui gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, sulle direzioni dei fondi, sui commercianti di valori mobiliari (ridenominati società di intermediazione mobiliare) e sulle banche sono state di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi vigenti (LICol12, LBVM e LBCR).

D’ora in avanti saranno sottoposti a una vigilanza prudenziale anche i gestori di patrimoni individuali e di patrimoni della previdenza professionale. I gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri e i gestori di investimenti collettivi di capitale vengono ora designati come «gestori patrimoniali qualificati» e «asset manager». Il fatto che i gestori di patrimoni di istituti di previdenza svizzeri amministrino denaro proveniente da una forma di risparmio obbligatoria che assicura la previdenza degli investitori, giustifica il loro assoggettamento alle esigenze più severe previste per i gestori patrimoniali qualificati. Tuttavia, anche con le nuove prescrizioni, il controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia di diritto di previdenza rimane di competenza delle autorità di vigilanza degli istituti di previdenza.

1.4.2.1 Obbligo di autorizzazione

Di principio, chiunque investe e gestisce a titolo professionale valori patrimoniali per conto di terzi deve disporre di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. La LIFin prevede un sistema di autorizzazione a cascata. Il livello più elevato di autorizzazione comprende ora anche il livello o i livelli di autorizzazione sottostanti. Tale sistema non esonera tuttavia dal rispetto degli obblighi previsti per ogni attività esercitata, bensì unicamente dall’ottenimento formale di un’ulteriore autorizzazione. Questo sistema di autorizzazione a cascata prevede ora espressamente anche l’autorizzazione per le società di intermediazione mobiliare e per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. Il sistema non comprende invece l’autorizzazione per l’attività di direzione del fondo.

12 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol; RS 954.1)