Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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1.4.2.2 Istituti finanziari

Le varie categorie di istituti finanziari vengono definite in funzione della loro attività caratteristica. Le disposizioni sinora applicabili agli istituti finanziari regolamentati, e quindi le disposizioni sui gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, sulle direzioni dei fondi, sui commercianti di valori mobiliari (ridenominati società di intermediazione mobiliare) e sulle banche sono state di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi vigenti (LICol, LBVM e LBCR). Una delle novità fondamentali consiste segnatamente nell’assoggettamento dei gestori patrimoniali finora classificati come «indipendenti» o «esterni» al campo d’applicazione della legge. L’altra novità determinante è rappresentata dall’attribuzione dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri alla categoria dei gestori patrimoniali qualificati.

Le direzioni dei fondi esercitano una forma qualificata di asset management. Gestiscono a proprio nome e per conto di investimenti collettivi di capitale i patrimoni collettivi di questi ultimi, ma possono anche operare come gestori patrimoniali per conto di terzi. Per questo motivo è opportuno integrare nella LIFin anche il disciplinamento delle direzioni dei fondi. Con la trasposizione nella LIFin delle norme sui gestori di investimenti collettivi di capitale e sulle direzioni dei fondi, la LICol continuerà a disciplinare, in quanto legge specifica di un prodotto, gli investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto contrattuale e societario.

La LBVM nella sua forma attuale viene in gran parte integrata nella nuova LInfFin e ridotta alle disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. Questi ultimi sono costituiti principalmente da commercianti che operano per il conto di clienti. I commercianti che appartengono a tale categoria esercitano essenzialmente, come le direzioni dei fondi, una forma qualificata di gestione patrimoniale che consiste nel negoziare in nome proprio valori mobiliari per il conto di clienti. Appare dunque opportuno che questi commercianti, nonché le altre categorie di commercianti di valori mobiliari, siano ora disciplinati nella LIFin, e che la LBVM sia pertanto abrogata definitivamente. Nel contempo, conviene anche sostituire la fuorviante denominazione di «commerciante di valori mobiliari» con quella di «società di intermediazione mobiliare».

Anche le banche gestiscono valori patrimoniali per conto di terzi. Analogamente alle società di intermediazione mobiliare, agiscono a proprio nome e per proprio conto, ma a differenza di queste ultime possono effettuare, in particolare, operazioni su interessi. Molte delle condizioni di autorizzazione e degli obblighi generali previsti dalla LIFin si ripetono nella LBCR e un gran numero di norme del diritto bancario si applica anche alle società di intermediazione mobiliare (in particolare le disposizioni su gruppi e conglomerati finanziari, fondi propri e presentazione dei conti). L’integrazione della LBCR nella LIFin consentirà dunque di sfruttare le sinergie e di chiarire questioni di delimitazione, semplificando e uniformando la regolamentazione. L’integrazione permetterà inoltre di rimediare alle carenze strutturali di una legge di quasi 80 anni come la LBCR. Sotto il profilo del contenuto, le disposizioni della LBCR e le numerose ordinanze applicabili nel settore bancario resteranno invariate.

Oltre che da queste considerazioni di ordine giuridico, l’integrazione della LBCR nella LIFin è sorretta anche da ragioni economiche. La Svizzera è, ad esempio, la prima piazza finanziaria al mondo nel settore della gestione patrimoniale transfron-