Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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che, con esperienza nel settore della finanza, di amministrare costantemente i suoi mezzi finanziari58. Sono invece considerati clienti privati tutti i clienti che non rientrano in uno dei gruppi menzionati nel capoverso 3.
Un sottogruppo dei clienti professionali sono i clienti istituzionali. Sono considerati come tali in Svizzera intermediari finanziari e imprese di assicurazione sottoposti a vigilanza, i clienti esteri sottostanti a una vigilanza prudenziale equivalente, banche centrali ed enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali. Poiché questi partecipanti al mercato, di regola, presentano conoscenze e un’esperienza paragonabili a quelle del fornitore di servizi finanziari che effettua operazioni con loro, per loro non sussiste alcun fabbisogno di protezione paragonabile a quello degli altri clienti professionali (cfr. art. 20).
Come già nel vigente articolo 10 LICol, il Consiglio federale deve inoltre poter introdurre una qualifica professionale a livello di ordinanza per ulteriori categorie di clienti professionali, ad esempio rifacendosi alla MiFID europea. Questa riserva permette un adeguamento flessibile agli sviluppi internazionali.
Art. 5 Opting-out e opting-in
I clienti privati facoltosi possono rinunciare alla protezione per clienti privati e dichiarare per scritto al fornitore di servizi finanziari di volere essere trattati come clienti professionali. Questa «opting-out» dal livello di protezione per clienti privati vale per tutti i servizi finanziari da parte del relativo fornitore di servizi finanziari. Il fornitore di servizi finanziari deve informare i clienti sulle conseguenze di una simile rinuncia. In caso di rinuncia, deve far notare loro che sono tenuti a comunicare la mutata situazione al fornitore di servizi finanziari. Questi, basandosi sulla nuova situazione, deve chiarire nuovamente se il cliente può continuare a essere considerato quale cliente professionale. I requisiti per i clienti privati facoltosi possono essere resi concreti nell’ordinanza. A tale scopo, vanno sostanzialmente ripresi i criteri di cui all’articolo 6, vigente ancora oggi, dell’ordinanza sugli investimenti collettivi59 (OICol). In ragione della loro formazione e della loro esperienza personali nel settore finanziario e in presenza di un determinato patrimonio, i clienti privati possono quindi farsi classificare quali clienti professionali. A partire da una soglia patrimoniale, da fissarsi da parte del Consiglio federale, può inoltre essere tralasciata la prova di una formazione e di un’esperienza sufficienti.
La segmentazione della clientela non impedirà ai clienti di sottoporsi a una protezione maggiore di quanto, in linea di massima, è previsto dalla LSF. I clienti professionali possono in ogni momento dichiarare al proprio fornitore di servizi finanziari di volere essere considerati clienti privati. A partire dalla dichiarazione, a questi clienti viene concessa la protezione più elevata per clienti privati. Anche i clienti istituzionali possono dichiarare per scritto di volere essere considerati solamente clienti professionali o clienti privati. Un simile opting-in sotto un livello di protezione maggiore è effettuato anche per tutte le operazioni con il relativo fornitore di servizi finanziari.
58 Cfr. Circolare FINMA 2008/5, Commerciante di valori mobiliari, n. marg. 16.
59 Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol; RS 951.311)