Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Se i clienti non sono sottoposti al livello di protezione per clienti privati, vanno informati dal fornitore di servizi finanziari in merito e sulla possibilità dell’«optingin».
Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari
Capitolo 1: Norme di comportamento
Sezione 1: Principio
Art. 6
Cpv. 1
I fornitori di servizi finanziari assumono una pluralità di funzioni diverse sui mercati finanziari. Eseguono operazioni per terzi o offrono servizi nei settori della consulenza e della gestione patrimoniale e devono negoziare sempre nell’interesse dei propri clienti. Sono tenuti a un simile comportamento già basandosi su direttive del diritto civile. In particolare, il diritto in materia di mandato esorta il mandatario a una fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).
Oltre a ciò, i fornitori di servizi finanziari vanno obbligati, in via supplementare, anche da una prospettiva del diritto in materia di vigilanza, ad agire nell’interesse del cliente. Nell’articolo 6 segg. della legge vengono definite queste norme di comportamento prudenziali dei fornitori di servizi finanziari. Gli obblighi costituiscono requisiti il cui rispetto viene esaminato da parte dell’autorità di vigilanza nell’ambito della sua vigilanza corrente nei confronti dei fornitori di servizi finanziari sorvegliati. Non è oggetto di questa valutazione la relazione individuale tra il fornitore di servizi finanziari e un singolo cliente. L’autorità esamina piuttosto se è garantito un adempimento delle norme di comportamento in materia di vigilanza da parte dell’organizzazione del fornitore di servizi finanziari e se vengono rispettati gli obblighi nell’assistenza ai clienti. Essa procede contro le violazioni accertate solamente se superano la soglia rilevante sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza, ad esempio se si verificano ripetutamente o possono toccare un’ampia base di clienti. Sempre che un comportamento, rilevante sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza, di un fornitore di servizi finanziari costituisca contemporaneamente anche una violazione degli obblighi di diritto privato, le pretese di diritto privato dei clienti nei confronti del loro fornitore di servizi finanziari devono sempre essere fatte valere dinanzi ai tribunali civili. Con gli strumenti del titolo quarto vengono rafforzate le opportunità per dare esecuzione alle pretese di diritto civile di singoli clienti.
Cpv. 2
Nell’eseguire i propri servizi, i fornitori di servizi finanziari devono considerare gli interessi dei clienti. In particolare, evitano un comportamento contrario alla buona fede e uno svantaggio dei propri clienti in seguito a un conflitto d’interesse (cfr. anche l’art. 25 cpv. 3). I fornitori di servizi finanziari esercitano la propria attività con la dovuta diligenza e applicando le conoscenze specialistiche necessarie.