Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Cpv. 3

Gli obblighi della presente disposizione vengono integrati dagli obblighi di cui alla sezione 2 e da ulteriori prescrizioni della legge. Se, inoltre, altre leggi sui mercati finanziari prevedono norme di comportamento più estese, queste ultime completano le disposizioni della LSF e, in tal senso, prevalgono quale normativa speciale rispetto alle relative prescrizioni. Si pensi, ad esempio, agli obblighi d’informare per gli assicuratori di cui all’articolo 3 della legge sul contratto d’assicurazione60 (LCA) o alle norme di comportamento per i titolari dell’autorizzazione secondo la LICol.

Sezione 2: Obbligo di informazione

Art. 7 Contenuto e forma dell’informazione

Cpv. 1

I fornitori di servizi finanziari devono informare i propri clienti riguardo alla propria persona e al servizio offerto. Le informazioni sulla persona del fornitore di servizi finanziari comprendono indicazioni quali il nome e l’indirizzo, i mezzi di comunicazione e le lingue, lo stato dell’autorizzazione e l’autorità di vigilanza competente.

Le indicazioni riguardanti il servizio finanziario devono menzionare innanzitutto il tipo del servizio offerto. In particolare, va chiarito se il servizio consiste in una consulenza in investimenti, una gestione patrimoniale o nella semplice distribuzione di strumenti finanziari e quale rendimento può attendersi il cliente in relazione con il servizio. Il fornitore di servizi finanziari deve inoltre segnalare se in relazione con il servizio offerto sussistono vincoli a terzi, soprattutto retribuzioni finanziarie di terzi come i vantaggi conformemente all’articolo 26.

I clienti devono inoltre essere informati riguardo alle caratteristiche e al rendimento atteso degli strumenti finanziari in questione. In questo ambito devono informare in modo adeguato anche su risultati passati e su caratteristiche specifiche, ad esempio in caso di prodotti composti. Nella realizzazione di operazioni con gli strumenti finanziari per clienti occorre informare sui luoghi di esecuzione. Bisogna illustrare ai clienti le modalità della custodia di strumenti finanziari. In particolare, il fornitore di servizi finanziari deve informarli riguardo all’ente di custodia e alla responsabilità di quest’ultimo e riguardo ai diritti di ottenere provvedimenti conservativi o ai diritti di compensazione che sussistono a suo favore o a favore di un ente di custodia sugli strumenti finanziari custoditi. I clienti devono anche essere informati qualora la sede del custodente si trova all’estero.

I clienti devono essere informati riguardo a tutti i rischi connessi con il servizio o con l’acquisto e la custodia dello strumento finanziario. La descrizione di vantaggi deve essere in congruo rapporto con le indicazioni sui rischi connessi con l’operazione. Infine, bisogna esporre in maniera trasparente i costi diretti e indiretti risultanti per i clienti in relazione con il servizio. Se un servizio viene offerto insieme a un altro o un prodotto è offerto quale parte di un pacchetto, il fornitore di servizi finanziari informa se le singole parti possono essere acquistate anche separatamente e ne indica i costi. Alla fine, i clienti devono essere informati anche riguardo al fatto che, in caso di controversia con il fornitore di servizi finanziari, possono

60 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (legge sul contratto d’assicurazione, LCA; RS 221.229.1)