Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Sezione 2: Obblighi del fornitore di servizi finanziari

Art. 78 Obbligo di affiliazione

Affinché in futuro, per tutte le controversie concernenti servizi finanziari, i clienti abbiano la possibilità di avviare una procedura di conciliazione presso un organo di mediazione, l’articolo 78 prevede un obbligo di affiliazione per i fornitori di servizi finanziari: al più tardi con l’inizio dell’attività chi opera come fornitore di servizi finanziari ai sensi della LSF (cfr. in merito il commento all’art. 3 lett. e) deve affiliarsi a un organo di mediazione riconosciuto ai sensi dell’articolo 82.

Se i fornitori di servizi finanziari sono assoggettati alla vigilanza della FINMA, essa controlla anche l’adempimento di questo obbligo di affiliazione nell’ambito della sua attività di vigilanza. Per i consulenti alla clientela l’affiliazione a un organo di mediazione riconosciuto rappresenta il requisito per l’iscrizione al Registro dei consulenti alla clientela (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b e i relativi commenti), a meno che non operino alle dipendenze di un fornitore di servizi finanziari (cfr. art. 30 cpv. 3).

La forma giuridica concreta dell’affiliazione a un organo di mediazione riconosciuto nonché i diritti e i doveri dei fornitori di servizi finanziari nei suoi confronti si determinano sostanzialmente in base al regolamento d’organizzazione dell’organo di mediazione (cfr. anche il commento all’art. 82).

Art. 79 Obbligo di partecipazione

I fornitori di servizi finanziari e i consulenti alla clientela che sono interessati da una domanda di conciliazione da parte di un cliente devono partecipare alla procedura (cpv. 1). In particolare devono partecipare agli atti procedurali (negoziati, esposizione dei fatti ecc.) e dare tempestivamente seguito alle relative citazioni, a inviti a esprimere un parere e a richieste (cpv. 2). Questo obbligo di partecipazione – così come previsto ad esempio in Inghilterra e in Irlanda115 (cfr. in merito anche il

n. 1.6.4.2) – garantisce che, oltre all’obbligo di affiliazione, la relativa domanda di un cliente dia effettivamente avvio a una procedura di conciliazione presso l’organo di mediazione. Nonostante tale obbligo di partecipazione, i diritti e le garanzie procedurali dei fornitori di servizi finanziari non sono toccati. Anche a questi ultimi sono riconosciute tutte le possibilità di avviare una procedura civile generale.

Art. 80 Obbligo di informazione

Per l’efficacia concreta della possibilità di comporre controversie da parte di un organo di mediazione riconosciuto è fondamentale che i clienti ne siano a conoscenza. I fornitori di servizi finanziari e i consulenti alla clientela sono pertanto tenuti a informare in merito i loro clienti. Ciò deve avvenire in particolare prima di iniziare una relazione commerciale o di concludere per la prima volta un contratto. La forma appropriata è in primo luogo quella scritta, tuttavia è contemplata anche la posta elettronica o un’altra forma di comunicazione e di informazione destinata ai clienti. A differenza, ad esempio, del diritto sulle telecomunicazioni, si rinuncia tuttavia a

115 Cfr. Contratto, Franca, Alternative Streitbeilegung im Finanzsektor, in «Aktuelle Juristische Praxis 2012», pag. 217 segg., 228; Weber, Rolf H., Anlegerschutz durch regulatorisches Enforcement, in: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (Ed.), «Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert», Zurigo 2013, pag. 319 segg., 331.