Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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tenuto a documentare il proprio comportamento ai sensi del diritto in materia di vigilanza, per contratto e deontologia professionale.

Cpv. 1

In questo contesto l’articolo 74 capoverso 1 prevede che l’onere della prova riguardo al fatto di avere osservato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione incombe al fornitore di servizi finanziari. In un eventuale processo civile tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari spetta dunque a quest’ultimo dimostrare di avere osservato i suoi obblighi legali di informazione e di delucidazione e quindi di non aver compiuto né violazioni in merito né una violazione del contratto. Le conseguenze della mancanza di prove sono a carico del fornitore di servizi finanziari, nel senso che in caso di prova sbagliata o poco chiara o non esaustiva a carico del fornitore di servizi finanziari deve essere deciso come se venisse constatata la mancata osservanza degli obblighi di informazione e di delucidazione da parte sua.

Considerata la prossimità ai fatti e quindi agli elementi probatori e le maggiori conoscenze e competenze tecniche di cui dispone il fornitore di servizi finanziari, ciò appare appropriato e ragionevole: il fornitore di servizi finanziari che ha fornito informazioni e delucidazioni accurate e, in particolare, ha documentato correttamente il proprio operato riuscirà senz’altro a dimostrarlo. Non si tratta nemmeno di una circostanza negativa non dimostrabile o poco dimostrabile (incerta)104. Al cliente che avvia l’azione legale continua a incombere l’onere di constatare e fondare la violazione degli obblighi e dei termini contrattuali da parte del fornitore di servizi finanziari. Già ai sensi del diritto vigente il fornitore di servizi finanziari ha l’onere di provare l’assenza di colpa da parte sua.

Il contenuto e la portata degli obblighi legali di informazione e di delucidazione da parte del fornitore di servizi finanziari sono determinati in primo luogo in base alle determinanti disposizioni del diritto privato, dapprima del CO. Tuttavia, agli obblighi di informazione e di delucidazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza (cfr. in merito il commento agli art. 7 e 8) in futuro sarà attribuita un’importanza fondamentale per concretizzare le prescrizioni in materia di diritto privato.

Cpv. 2

Per quanto concerne la responsabilità di un offerente di servizi finanziari per violazione dei suoi obblighi di informazione e di delucidazione sanciti dal diritto civile, il cliente deve dimostrare il nesso causale. Nella prassi proprio questa dimostrazione del nesso causale tra violazione dell’obbligo e danno rappresentava sinora per il cliente un ostacolo spesso insormontabile all’applicazione del diritto105.

104 Cfr. in merito Walter, Hans Peter, in Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Volume I, I sezione, Berna 2012, art. 8 N 323 segg. CC.

105 Ad es. nella responsabilità per i prospetti cfr. DTF 132 III 715 consid. 3.2, anche se secondo questa giurisprudenza del Tribunale federale deve bastare la misura della prova della probabilità prevalente, cfr. in merito Emmenegger, Susanne/Good, Rahel, Anlegerschutz in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung, in: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (Ed.), Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert, Zurigo 2013, pag. 85 segg., 97; Contratto, Franca, Alternative Streitbeilegung im Finanzsektor, Aktuelle Juristische Praxis 2012, pag. 217 segg., 219 FN 13 nonché Gutzwiller, Christoph P., Der Beweis der Verletzung von Sorgfaltspflichten, insbesondere der Aufklärungspflicht, im Anlagegeschäft der Banken, Aktuelle Juristische Praxis 2004, pag. 411 segg.