Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 83Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 6 stabilisce inoltre che l’organo di mediazione adotta le misure necessarie per comporre le controversie. In particolare sente le parti e dà loro la possibilità di esprimere un parere in merito.
Infine l’organo di mediazione procede direttamente a una stima della controversia, la comunica alle parti e formula una proposta di conciliazione adeguata per risolvere la controversia (cpv. 7). La procedura di composizione della controversia può concludersi, in alternativa, con il ritiro della domanda, il raggiungimento di un accordo tra le parti o il rigetto della proposta di conciliazione da almeno una delle parti, ma anche con il rigetto della domanda da parte dell’organo di mediazione in quanto palesemente abusiva.
Art. 77 Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure
La disposizione disciplina il rapporto tra la particolare procedura di conciliazione presso un organo di mediazione riconosciuto e la procedura generale, come previsto dal diritto processuale civile per dare esecuzione a diritti e pretese fondate sul diritto civile (cfr. anche art. 46 OST). In linea di massima si applica la norma secondo cui le procedure civili generali rimangono indipendenti dalla particolare procedura di conciliazione e tutti i diritti e le garanzie procedurali degli interessati sono di conseguenza pienamente mantenuti. Questo vale in particolare per la competenza geografica, materiale e funzionale, ma anche per quanto riguarda il diritto di audizione e il diritto a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge (art. 6 CEDU114).
Secondo il capoverso 1 una domanda di composizione delle controversie non esclude la possibilità di adire un tribunale civile. Ciò riveste particolare importanza se il fornitore di servizi finanziari ha presentato una domanda di conciliazione. Anche in questi casi il cliente deve avere comunque la possibilità di accedere alla giurisdizione ordinaria. In caso contrario, il fornitore di servizi finanziari ha l’obbligo di partecipare alla procedura presso l’organo di mediazione (cfr. in merito il commento all’art. 80).
L’esecuzione di un tentativo di conciliazione, così come previsto dal CPC prima della procedura decisionale (cfr. art. 197 CPC), non è più opportuna nei casi in cui è già stata eseguita senza successo una procedura di composizione della controversia. Per questo motivo il capoverso 2 stabilisce che, dopo l’esecuzione di una procedura di composizione delle controversie, la parte che decide di avviare un’azione può unilateralmente rinunciare all’esecuzione della procedura di conciliazione in virtù del Codice di procedura civile (cfr. in merito anche il commento alla relativa disposizione dell’art. 199 cpv. 2 lett. d AP-CPC al n. 2.2.2).
Dal momento che una procedura presso un organo di mediazione non ha fondamentalmente alcun influsso sull’andamento della giurisdizione ordinaria (cfr. anche cpv. 1 e art. 77 cpv. 2 lett. d), il capoverso 3 prevede che l’organo di mediazione ponga termine alla procedura appena un’autorità di conciliazione, un tribunale o un tribunale arbitrale decide in merito. Anche qui è necessario che l’organo di mediazione ne giunga a conoscenza da una delle parti o in altro modo.
114 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)