Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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non sono conferite facoltà decisionali. Solo il cliente può interpellare l’organo di mediazione. In caso di divergenze di opinione il fornitore di servizi finanziari non può quindi adire direttamente l’organo di mediazione.
Art. 76 Principi della procedura
Oltre ai fondamenti generali sanciti dall’articolo 76, sono ulteriormente concretizzati i principi determinanti della procedura di conciliazione delle controversie. Anch’essi corrispondono agli standard riconosciuti a livello generale e su scala internazionale111. Dal punto di vista del contenuto, la disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 45 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione112 (OST), che disciplina i principi della procedura di conciliazione davanti all’organo di conciliazione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni (LTC)113.
Il capoverso 1 stabilisce in generale che la procedura di conciliazione deve essere non burocratica, equa, rapida ed economica per il cliente. Il capoverso 2 precisa che la procedura presso l’organo di mediazione deve essere in linea di massima confidenziale. La natura confidenziale della procedura intende facilitare alle parti la ricerca e l’ottenimento di un accordo consensuale. La disposizione sancisce inoltre – conformemente all’articolo 205 capoverso 1 CPC per la procedura di conciliazione – che le dichiarazioni delle parti non possono essere utilizzate in un’altra procedura, in particolare in un successivo processo civile. Si applica una deroga alle proposte di accordo dell’organo di mediazione sulla composizione delle controversie ai sensi del capoverso 7. Queste devono poter essere utilizzate in particolare anche dal cliente nell’ambito di un’eventuale domanda di assunzione delle spese processuali (cfr. in merito il commento all’art. 93 segg.).
Le considerazioni di cui al capoverso 2 riguardano anche la disposizione al capoverso 3. Le dichiarazioni, che le parti hanno rilasciato solo all’organo di mediazione, devono essere trattate in modo confidenziale. Di conseguenza le parti non hanno alcun diritto di consultazione tra l’organo di mediazione e l’altra parte.
Il capoverso 4 stabilisce l’insieme delle condizioni secondo le quali una domanda di composizione delle controversie può essere ammessa. Oltre ai presupposti formali (lett. a e d: validità formale e assenza di ricorso a un’altra istanza per la stessa questione) materialmente si tratta anche del fatto che il cliente ha informato il fornitore di servizi finanziari sulla propria posizione e ha cercato di accordarsi con lui (lett. b), dall’altro la richiesta non è palesemente abusiva o è già stata svolta una procedura di composizione delle controversie per una causa riguardante lo stesso oggetto (lett. c).
Secondo il capoverso 5 il cliente può scegliere se svolgere la procedura in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese, con la possibilità di un diverso accordo tra le parti, a condizione che sia contemplato dal regolamento di procedura dell’organo di mediazione. In tal modo devono essere tenute in debita considerazione anche le peculiarità della relazione commerciale tra fornitori di servizi finanziari e clienti.
111 Cfr. ad esempio n. 9 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, Oktober 2011; Banca mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, gennaio 2012, pag. 45 segg.
112 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1)
113 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)