Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo
ti (cfr. anche lett. b) e solo in un secondo momento permettono al tribunale competente di verificare l’adeguatezza dell’indennità convenuta (cfr. art. 110 cpv. 2 lett. a);
– ai sensi della lettera b il gruppo dei clienti interessati deve essere descritto nel modo il più possibile preciso, al fine di definire la cerchia delle persone interessate in caso di approvazione e dichiarazione di obbligatorietà della convenzione di transazione di gruppo. Occorre eventualmente distinguere in base a determinati fattori la natura e la gravità della violazione degli obblighi o del danno subito. Nella cerchia dei clienti interessati è possibile costituire gruppi o classi, in base ai quali differenziare le indennità;
– il punto centrale di una convenzione di transazione di gruppo, per essere approvata, è costituito dalle informazioni sull’indennità finanziaria che il fornitore di servizi finanziari deve versare e dai presupposti in virtù dei quali devono essere indennizzati i clienti interessati (lett. c e d). Solo se il tribunale competente ritiene che l’indennità sia proporzionata al danno causato una convenzione di transazione di gruppo viene approvata e dichiarata vincolante (cfr. art. 110 cpv. 2 lett. a);
– una convenzione di transazione di gruppo deve quindi fornire informazioni riguardanti la procedura (lett. e). Una convenzione di transazione di gruppo deve inoltre imperativamente contenere informazioni sulla persona o sulla rappresentanza dell’associazione, della società o dell’organizzazione legittimata, nei confronti della quale i clienti recedenti devono notificare il loro recesso (opt out; lett. f);
– la lettera g stabilisce infine l’obbligo di fornire informazioni sull’assunzione dei costi, che riguardano le spese dirette della convenzione di transazione di gruppo come pure le spese della procedura di approvazione, che deve essere finanziata dalle parti conformemente alla convenzione conclusa tra loro. Sono altresì necessarie le informazioni sull’assunzione dei costi delle fasi successive all’approvazione, in particolare per l’adempimento della convenzione di transazione di gruppo.
Art. 107 Richiesta di approvazione
Oltre alla vera e propria transazione di gruppo, la richiesta congiunta delle parti di una transazione di gruppo costituisce l’elemento centrale e necessario di una procedura di transazione di gruppo e deve contenere determinate informazioni.
Ai sensi del capoverso 1, la richiesta congiunta delle parti va trasmessa al competente tribunale superiore cantonale assieme con un originale della convenzione di transazione di gruppo (cfr. in merito commento all’art. 105 e revisione dell’art. 5 CPC di cui al n. 2.2.2).
Il capoverso 2 disciplina le informazioni che tale richiesta deve per lo meno contenere. Oltre a quelle sulle parti (lett. a) sono obbligatorie quelle sul contenuto e sull’origine della transazione di gruppo, se non sono incluse direttamente in essa (lett. b). In generale, nell’ambito della richiesta devono essere fornite al tribunale tutte le indicazioni di cui necessita per la sua decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 110. Componente fondamentale della richiesta ai sensi della lettera c sono quindi i nomi e gli indirizzi di tutti i clienti coinvolti nella transazione di gruppo, a condizione che siano noti alle parti della convenzione della transazione di