Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
Alcuni pareri esigono che nel prospetto debbano essere esposti determinati criteri relativi alla sostenibilità ambientale e sociale, oppure indicazioni sull’impatto ambientale e sociale (I Verdi, Pusch, SFG, WWF).
Numerosi partecipanti chiedono se il prospetto per l’offerta di strumenti finanziari per i quali va allestito un foglio informativo di base debba contenere anche un riassunto delle indicazioni essenziali. Il foglio informativo di base conterrebbe appunto già tutte le indicazioni occorrenti per suffragare una decisione d’investimento. (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, SwissHoldings, UBS, VSKB, sgv, Bär&Karrer, Validitas, ZKB ad art. 42 AP-LSF).
In qualche parere si chiede che i documenti ai quali è possibile rimandare vengano designati dall’organo di verifica e non dal Consiglio federale (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SIX, SwissHoldings, UBS, Bär&Karrer ad art. 43 AP-LSF). Altrove si suggerisce anche di disciplinare tutti i requisiti per via di ordinanza anziché nella legge (SFPO).
Quanto al riassunto, si sostiene che imporre un formato uniforme non sia una soluzione sensata (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, SwissHoldings, Bär&Karrer, Lenz&Staehelin). Si chiede anche che gli investitori vengano resi attenti alla limitazione di responsabilità di cui all’articolo 69 AP-LSF (sgv, SwissBanking, Bär&Karrer, CS, Homburger, banche cantonali, ASPS, SwissHoldings, UBS, Validitas, Vontobel, ZKB ad art. 44 AP-LSF).
Vi è pure chi suggerisce di definire autonomamente il contenuto del prospetto per le corporazioni di diritto pubblico, dato che tale contenuto è concepito diversamente da quello per gli altri emittenti (SIX).
Qualche sporadico parere chiede che il prospetto debba essere comprensibile per il cliente, e quindi nella lingua di quest’ultimo purché si tratti di una lingua ufficiale, e quindi dev’essere proposto in una di queste lingue e non in inglese (ACSI, FRC).
1.3.1.4 Prospetto di base (art. 46 AP-LSF)
Su questo punto, si chiede che il prospetto di base, conformemente alla sua funzione, contenga soltanto indicazioni sull’emittente e indicazioni generali valide per tutti i titoli, mentre le indicazioni specifiche dei vari prodotti andrebbero pubblicate nelle condizioni definitive dell’offerta. A tale riguardo occorrerebbe specificare che al momento dell’offerta pubblica dovrebbe essere pubblicato, e depositato presso l’organo di verifica, almeno il testo provvisorio delle condizioni definitive (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, UBS, Bär&Karrer, Lenz&Staehelin, Leonteq). La versione finale delle condizioni definitive andrebbe in seguito resa nota conformemente a quanto previsto dalle condizioni valide per i titoli in questione, senza coinvolgere l’organo di verifica con una notifica, un controllo o il deposito del testo (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, SwissHoldings, UBS, Bär&Karrer).
Se si potessero pubblicare aspetti essenziali dei titoli in questione soltanto nelle condizioni definitive, anche il riassunto dovrebbe poter essere pubblicato soltanto in queste ultime. Le modifiche che dovessero subentrare durante il periodo di validità del prospetto di base dovrebbero essere pubblicate sotto forma di aggiunta ai sensi dell’articolo 57 AP-LSF (SVSP, UBS, Leonteq).
Riguardo al commercio in borsa, si chiede, per salvaguardare la qualità dei dati, che sia data la possibilità di verificare le condizioni definitive confrontandole con i dati sulla piattaforma di scambio, con possibilità anche di richiedere eventualmente una rettifica ai partecipanti al commercio (SIX).
Singole voci chiedono che la possibilità di dividere il prospetto sia ammessa soltanto per il commercio in borsa, come previsto nell’UE (BX).