Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
1.4.3 Organi di mediazione (art. 75 segg. AP-LSF)
L’istituzione dell’organo di mediazione è oggetto di larghissimo consenso. Le misure proposte sono approvate in particolare da LU, pvl, SIC Svizzera, CS, FGPF, Findling Grey, Lenz&Staehelin, PLR-GE, SGHVR, ASM, SVUE, SwissBanking, UBS e BDP, che auspica tuttavia uno sviluppo delle strutture già esistenti. Una parte dei partecipanti auspica che sia mantenuto il sistema attuale (GR, TG, VD, GE, economiesuisse, foreign banks, Forum OAD, Banche locali, Raiffeisen, SVIG, SwissHoldings, Valiant, ZKB, ZVOPS); alcuni rifiutano espressamente qualsiasi rafforzamento dell’istituto (GE, SVV), altri temono che le proposte portino a una statalizzazione dell’organo di mediazione (PPD, economiesuisse, Friedensrichter ZH, Groupe Mutuel, SLV, SVVG, SwissHoldings). Ombudsman banche appoggia le misure proposte ed evidenzia che l’organo di mediazione deve avere la possibilità, in casi eccezionali, di esprimersi nella sua valutazione finale se lo ritiene utile. Le proposte vengono invece disapprovate da alcuni partecipanti: PLR, OAD-FCT, SVIG; Forum OAD, HKBB, FSA, SLV e VQF, i quali sottolineano che il CPC permette già il ricorso alla mediazione. Secondo Friedensrichter ZH, le misure soddisfano soltanto in parte l’obiettivo di una procedura non burocratica, equa, rapida ed economica. Ombudsman assicurazione, infine, respinge l’inserimento nella LSF dato che ritiene che le misure proposte appesantiranno e allungheranno la durata delle procedure.
Al contrario di CP e FPV, alliancefinance, UDC e Camera fiduciaria ritengono che il fatto di sottoporre tutte le controversie a un organo di conciliazione sia una soluzione inadeguata.
AXA, Baker&McKenzie, SFAMA, SVUE ritengono che il ricorso all’organo di mediazione debba essere riservato ai soli clienti privati, mentre Baker&McKenzie e Homburger pensano anche che questa possibilità debba essere offerta anche al fornitore di servizi.
I principi di procedura applicabili (art. 76 AP-LSF) corrispondono ampiamente alle disposizioni previste all’articolo 45 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) e secondo Uni-ZH questo aspetto può risultare problematica da un duplice punto di vista. Da un lato, sarebbe meglio prevedere simili disposizioni in un’ordinanza piuttosto che a livello di legge, poiché un’ordinanza potrebbe facilmente essere adeguata dal Consiglio federale se le disposizioni risultassero impraticabili. D’altro lato i problemi che si presentano in materia di telecomunicazioni sono molto meno complessi di quelli legati alle operazioni effettuate sui mercati finanziari. Avocats GE sottolinea che non è stato sufficientemente tenuto conto di alcuni principi, in particolare i principi di indipendenza e di trasparenza, il diritto di essere sentito e i principi di effettività, legalità e rappresentanza.
Il principio di una procedura rapida, equa e non burocratica (art. 76 cpv. 1 AP-LSF) viene espressamente approvato da CS, mentre Ombudsman banche chiede di iscriverlo nel CPC. Secondo alliancefinance, UDC e Camera fiduciaria, la procedura non deve essere economica o gratuita per i clienti commerciali e istituzionali e i grossi clienti privati.
Avocats GE, Bär&Karrer, Homburger e FSA ritengono che le proposte di composizione dell’organo di mediazione debbano essere confidenziali (art. 76 cpv. 2 AP-LSF).
Secondo diversi partecipanti, l’organo di mediazione deve mantenere il proprio ruolo di conciliatore e quindi occorre evitare qualsiasi intenzione di attribuirgli strumenti giuridici o qualsiasi ruolo di giudice (Foreign banks, Vontobel, ZKB). SwissBanking, Friedensrichter ZH, banche cantonali, Raiffeisen e UBS chiedono pertanto di sopprimere l’articolo 76 capoverso 7 AP-LSF.
L’obbligo di affiliazione imposto ai fornitori di servizi finanziari (art. 78 AP-LSF) è accolto con esplicito favore da LU, GR, GE, pvl, Bär&Karrer, CS, foreign banks, banche cantonali, Lloyd’s, SECA, SFAMA, SGHVR, SVUE e Swisscanto, mentre SFPO, SIBA e SVVG lo disapprovano per quanto riguarda gli intermediari assicurativi. Homburger auspica una precisazione dell’obbligo per i fornitori esteri.