Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
Art. 145
La cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza. L'articolo 145 deve di conseguenza essere adeguato. L'attuale competenza del Consiglio federale di disciplinare i dettagli non viene a cadere poiché è già coperta dall'articolo 150 capoverso 1.
Art. 146, rubrica
Poiché il capitolo 7 oltre all'attuale articolo 146 comprenderà anche un altro articolo, l'articolo 146 dev'essere provvisto di una propria rubrica.
Art. 146a
In questa disposizione sarà inserita la base legale per le cosiddette inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x), finora contenuta, per un errore a livello di sistematica, nell'articolo 41 capoverso 4.
Art. 149
A causa delle modifiche degli ordinamenti delle competenze menzionati in precedenza e del trasferimento di alcune disposizioni dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito, l'articolo 149 può essere abrogato.
Art. 149a, secondo periodo
L'art. 149a è stato a suo tempo creato per consentire l'istituzione e il finanziamento dei centri ginevrini (GCSP, DCAF e GICHD). Nei messaggi sul credito quadro per i centri ginevrini e la promozione civile della pace sono stati di volta in volta integrati anche progetti quali l'appoggio al PSOTC Sarajevo o al KAIPTC in Ghana. Le corrispondenti misure potranno continuare a essere realizzate. Non vi è per contro alcun motivo per una limitazione alle persone giuridiche di diritto privato, per cui tale limitazione sarà soppressa.
Art. 149b cpv. 3
La mozione 11.4135 «Messa fuori servizio di materiali d'armamento», accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di sottoporre per approvazione al Parlamento in un rapporto complementare annuale le messe fuori servizio previste in futuro di beni d'armamento o di costruzioni per la difesa approvate dal Parlamento in un precedente programma d'armamento o in un messaggio sugli immobili. Con «beni d'armamento nonché costruzioni di combattimento e di condotta per i quali sono stati autorizzati, in virtù di un programma d'armamento o di un messaggio sugli immobili militari, singoli specifici crediti d'impegno» il Consiglio federale intende i beni d'armamento o le costruzioni che nel programma d'armamento o nel messaggio sugli immobili sono stati autorizzati come singolo progetto. Invece di presentare un rapporto separato sulle messe fuori servizio, per motivi di economia procedurale le messe fuori servizio in futuro saranno inserite nei annuali programmi d'armamento e messaggi sugli immobili.